Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza anche per collocamento a domanda (TAR Abruzzo n. 632 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura perentoria e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza, poiché la norma non qualifica il termine in tal senso né collega alla sua inosservanza conseguenze preclusive. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza obbligo di pagamento della restante contribuzione previdenziale, gravando l’emolumento sulla fiscalità generale. Sull’importo dovuto spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto all’INPS, Direzione provinciale di Teramo, il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Istituto ha respinto la richiesta con missiva del 26 ottobre 2024, sostenendo che il beneficio spetta solo a chi cessi dal servizio per età, permanente inabilità o decesso, e non a chi consegua il collocamento a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, condizione equiparata al collocamento a domanda.

Il ricorrente ha quindi impugnato la missiva e, per quanto di ragione, i prospetti di liquidazione del TFS, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con i sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata, anche del Cons. Stato, sez. II, n. 2831/2023 e n. 2762/2023, che ha riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia il beneficio dei sei scatti figurativi ai fini della liquidazione del TFS pure nell’ipotesi di cessazione a domanda, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi.

Il Collegio richiama il primo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e il secondo comma, che estende la disposizione al personale collocato in quiescenza a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio utile. La posizione del ricorrente è ritenuta pienamente collimante con tale fattispecie.

Quanto alla tesi dell’INPS sul previo pagamento della restante contribuzione, il Tribunale richiama il parere del Cons. Stato n. 01906/2019: dopo il d.lgs. n. 165/1997, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale.

Il Collegio esclude poi che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda possa opporsi alla pretesa. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019 e la n. 2831/2023, osserva che la norma non qualifica il termine come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza, che presupporrebbe la chiarezza dei presupposti. Il termine costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione di ammissibilità del beneficio, non ravvisandosi ragionevole giustificazione di una disparità tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi nelle annualità successive.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, senza cumulo con la rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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