Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza volontaria delle Forze di polizia (TAR Sardegna n. 455 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, attribuisce i sei scatti stipendiali anche al personale delle Forze di polizia, a ordinamento civile e militare, che chieda il collocamento in quiescenza volontario, purché in possesso del requisito anagrafico dei 55 anni di età e di quello dei 35 anni di servizio utile. Il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza della disciplina ai fini del trattamento di fine rapporto e non ne restringe l’ambito ai soli collocamenti per età, inabilità o decesso. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il termine prescrizionale quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Tre ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, residenti in Sardegna, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Ciascuno ha chiesto all’INPS il ricalcolo della propria indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’Istituto ha respinto le istanze, riconoscendo il beneficio ai soli collocamenti a riposo per limite di età, inidoneità al servizio o decesso. I ricorrenti hanno quindi impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio e chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre accessori. L’INPS si è costituita contestando ammissibilità e fondamento del ricorso, richiamando i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle pronunce del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce in materia e le argomentazioni ivi svolte, facendole proprie. La questione giuridica centrale riguarda l’applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza volontariamente, con i requisiti anagrafici e contributivi prescritti.
Il Tribunale valorizza la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10000 e le altre pronunce richiamate (tra cui Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557 e 5 dicembre 2023, n. 10524). Il codice dell’ordinamento militare, lungi dall’innovare, ha confermato la vigenza della disciplina, comprensiva sia degli appartenenti all’ordinamento militare sia di quelli all’ordinamento civile delle Forze di polizia.
Il Collegio respinge le difese dell’Istituto, rilevando che sono volte a escludere dal beneficio gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sull’errato presupposto di fatto che i ricorrenti appartengano a tale Corpo: essi sono invece tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la questione è estranea al giudizio, riguardando la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita.
Sul termine del 30 giugno, il Tribunale ritiene che il suo superamento non abbia effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente alla decorrenza del collocamento a riposo. Quanto alla prescrizione, aderisce all’orientamento per cui il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori di legge. Le spese sono compensate per metà, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali iniziali, e per l’altra metà seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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