Autotutela esecutiva del Comune sul bene patrimoniale indisponibile concesso in uso (TAR Sardegna n. 459 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune proprietario di un immobile appartenente al proprio patrimonio indisponibile è titolare del potere di autotutela esecutiva ex art. 823, secondo comma, cod. civ. e può ordinarne il rilascio a chi lo detenga senza titolo. Tale legittimazione non è esclusa dall’aver affidato la gestione del bene a un’associazione che abbia poi dato lo stesso immobile in concessione a un privato, poiché la relazione negoziale resta di natura pubblicistica e la proprietà pubblica fonda ex se le prerogative esercitate. La mancata redazione del verbale contrattualmente previsto per attestare l’ultimazione dei lavori di adeguamento ha portata meramente ricognitiva e non sospende l’operatività degli obblighi del concessionario, da interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è sufficiente a sorreggerlo.
Il Fatto
La società ricorrente si era aggiudicata la concessione di un locale sito nel compendio dell’ex Miniera di Serbariu, da adibire a bar, ristorante e pizzeria, partecipando a una gara indetta dall’associazione costituita tra il Comune e il Parco Geominerario per la gestione di quelle strutture. Il contratto di concessione prevedeva l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie e la realizzazione di opere di miglioramento funzionale, con decorrenza del canone dalla sottoscrizione di un verbale attestante l’ultimazione dei lavori.
Secondo la ricorrente l’associazione non avrebbe redatto quel verbale e avrebbe ostacolato l’attività, impedendo di fatto lo sviluppo economico previsto. Il Comune, dopo aver avviato il procedimento di rilascio e valutate le osservazioni della società, ha intimato il rilascio dell’immobile e si è immesso nel possesso. La società ha impugnato quegli atti davanti al TAR, deducendo carenza di potere dell’Ente, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’immobile è di proprietà comunale e appartiene al patrimonio indisponibile; il rapporto con la ricorrente è retto da una concessione, non da una locazione, con connotazione pubblicistica della relazione negoziale. Da ciò deriva la piena legittimazione dell’Ente ad agire in autotutela per recuperare la disponibilità del bene, senza che rilevi in senso contrario l’affidamento della gestione all’associazione.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui i poteri di art. 823, secondo comma, cod. civ. operano anche per i beni del patrimonio indisponibile, e cita in particolare Cons. Stato, Sez. VII, n. 4987 del 2023, oltre a C.d.S., Sez. V, n. 6795 del 2022, Sez. IV, n. 18 del 2017 e Sez. VI, n. 4554 del 2015. La qualità pubblica del bene presume la sua preordinazione a interessi generali e giustifica un ampio ambito dell’autotutela esecutiva.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’ordinanza si fonda su una pluralità di ragioni autonome; richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4152 del 2024, ritiene sufficiente la legittimità di una sola di esse. Nel merito, è incontestato che la ricorrente abbia omesso di versare i canoni e di realizzare le opere di miglioria. La tesi secondo cui il verbale mancante avrebbe tenuto in quiescenza il rapporto è respinta: l’ultimazione dei lavori risulta certificata e il verbale avrebbe avuto funzione meramente ricognitiva. Il TAR stigmatizza la condotta contraddittoria di chi ha occupato i locali traendone utili e invoca la carenza formale solo a fronte della contestazione dei canoni.
Trovano applicazione gli artt. 1366 e 1375 cod. civ., con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 2762 del 2020: il contratto si interpreta ed esegue secondo buona fede. Alla data dell’ordinanza la detenzione era comunque sine titulo, per mancato sorgere del rapporto o per spirato termine. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede