Rigetto dell’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora (TAR Lombardia n. 615 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere respinta qualora non sussista il presupposto del periculum in mora, non essendo sufficiente un danno allegato in termini generici, correlato ai costi dell’investimento iniziale e all’assenza di ritorno economico, né un danno di carattere meramente economico, suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio di merito. La natura tecnica delle questioni sollevate e la necessità di piena cognizione della causa non possono, di per sé, fondare l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la delibera del Consiglio Comunale con cui il Comune aveva valutato l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero gravante sul fabbricato di sua proprietà, sito in Comune di Madesimo. La ricorrente, che aveva acquistato l’immobile, contestava la legittimità del provvedimento comunale e chiedeva la tutela cautelare al fine di evitare i danni derivanti dalla perdurante imposizione del vincolo, in considerazione degli oneri economici sopportati e del degrado del bene.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto che le questioni dedotte in ricorso, implicando valutazioni di natura tecnica, richiedano l’approfondimento proprio del giudizio di merito. Ciò nonostante, il Collegio ha proceduto all’esame dei presupposti richiesti per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
In particolare, il Tribunale ha rilevato l’insussistenza del presupposto del periculum in mora, non ricorrendo le condizioni per una tutela urgente. Il danno allegato dalla ricorrente è stato, infatti, prospettato in termini generici, essendo ricondotto unicamente ai costi dell’investimento iniziale per l’acquisto dell’immobile e alla mancanza di un ritorno economico, nonché agli ulteriori costi per interventi dovuti al degrado dei beni.
Il Collegio ha inoltre qualificato il pregiudizio paventato come di carattere meramente economico, ritenendo che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, tale danno possa essere integralmente ristorato. Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.