Sei scatti stipendiali e TFS: spettano anche a chi cessa a domanda (TAR Liguria n. 120 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti non ha natura decadenziale, non essendo chiara la norma che lo prevede. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che richiede il pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sulla determinazione dell’indennità di buonuscita. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al TFS del rapporto di pubblico impiego non privatizzato, avendo l’indennità natura retributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio il 1° luglio 2022, avendo superato sia i 55 anni di età sia i 35 anni di servizio utile. Collocato in congedo con riconoscimento del trattamento di fine servizio, ha ricevuto dall’INPS la liquidazione dell’indennità di buonuscita senza il computo dei sei scatti stipendiali invocati in base all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Presentata istanza-diffida all’Istituto, rimasta senza riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato anche al Ministero dell’Interno, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti, oltre a rivalutazione e interessi. L’INPS ha chiesto il rigetto; il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di indennità di buonuscita nell’ambito del rapporto di pubblico impiego non privatizzato. L’indennità ha natura retributiva e non ricade nel contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.
Nel merito il TAR ricostruisce il quadro normativo richiamando l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa. Dal tenore dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 si ricava che il diritto ai sei scatti sorge in presenza del duplice presupposto anagrafico e di servizio, senza che rilevi la modalità della cessazione. Il richiamo all’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 estende la disciplina al personale delle forze di polizia.
Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, la Corte ne circoscrive la portata: la previsione del pagamento della restante contribuzione opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 10938/2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2826/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023). Il termine del 30 giugno non produce effetti decadenziali, poiché una simile conseguenza presuppone chiarezza dei presupposti, che difetta (Cons. Stato, sez. II, n. 10835/2023).
Il Collegio esclude che gli argomenti fondati sul pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. e sulla buona amministrazione ex art. 97 Cost. possano sovvertire un’espressa previsione di legge. Ribadisce inoltre che la prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito.
Applicando tali principi, il TAR accerta che il ricorrente possiede i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti e accoglie il ricorso, condannando l’INPS a rideterminare l’indennità. Sulla maggiore somma maturano interessi legali dalla scadenza del termine per il provvedimento di liquidazione e, per l’eventuale quota superiore, la rivalutazione monetaria, escluso il cumulo ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione del recente mutamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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