Sei scatti stipendiali per TFS anche in caso di cessazione a domanda (TAR Campania n. 1782 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 2 non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, e una diversa lettura introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai soli fini del trattamento di fine servizio. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento. Interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda dopo il compimento dei 57 anni di età e con oltre 35 anni di servizio. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con sistema misto, ha chiesto all’I.N.P.S. l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, ottenendo un rifiuto.
Dopo una diffida rimasta senza esito, ha proposto ricorso al TAR Campania chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS, con condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’I.N.P.S. si è costituito chiedendo che venisse ordinato al Ministero della Difesa di trasmettere il modello PL2 e che, all’esito della riliquidazione, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando per esteso Cons. Stato, II Sez., 7 maggio 2026, n. 3573. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è espressamente qualificato come decadenziale e va letto in coordinazione con il comma 3, che fa decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il rispetto del termine costituisce dunque un onere che incide sulla tempistica del pensionamento, non una condizione di ammissibilità della domanda. Diversamente opinando si creerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione tra chi presenta l’istanza entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi.
Quanto alla richiesta dell’I.N.P.S. di ordine al Ministero della Difesa per la trasmissione del modello PL2, la difesa dell’Ente non è condivisibile. L’I.N.P.S. non è solo soggetto erogatore del trattamento economico, ma è titolare del potere di rielaborare le informazioni del datore di lavoro, ricostruire la carriera, quantificare e liquidare l’indennità di buonuscita. L’Ente non ha indicato quali dati sarebbero concretamente mancanti rispetto alla documentazione in atti, non potendosi trincerare dietro la mancata trasmissione di un modello.
Il Collegio conferma che l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto in vigore l’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che aveva novellato il comma 15-bis dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, non determina alcuna reviviscenza della versione originaria, istituto di carattere eccezionale ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile. È richiamata sul punto Corte cost. n. 13 del 2012.
Accertata la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi alla data di cessazione, il ricorso è accolto, con condanna dell’I.N.P.S. alla determinazione della differenza residua e agli interessi legali. È invece escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, come ritenuto da Cons. Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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