Sei scatti su TFS anche per chi cessa a domanda dal servizio (TAR Marche n. 853 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti aggiuntivi del 2,50 per cento previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, per effetto dell’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. Il comma 2 della norma attribuisce il beneficio anche a chi chiede il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Non assume rilievo decadenziale la presentazione della domanda dopo il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Unico soggetto legittimato passivo è l’INPS, che eroga il TFS; nel ricalcolo non si cumulano interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda il 31 gennaio 2022, avendo compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019, ha diffidato l’INPS a riliquidare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali.
L’Istituto non ha riscontrato la diffida, rigettandola implicitamente sul presupposto che il beneficio non spetti a chi cessa dal servizio a domanda. Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Marche per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza territoriale, non contestata dall’INPS, richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 8101/2024, resa su un caso analogo.
Nel merito, l’accoglimento discende dall’orientamento inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019, confermato dai giudici amministrativi di primo e secondo grado. Il TAR ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 2720/2024, che affronta quasi tutte le questioni sollevate dall’Istituto nella memoria di costituzione.
Il beneficio, inizialmente previsto per il personale della Polizia di Stato, è stato esteso ai corpi di polizia ad ordinamento militare dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. Il Collegio ha aggiunto che, per il personale della Polizia di Stato, la spettanza della riliquidazione è certa, perché il comma 2 dell’art. 6-bis è chiarissimo e l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1997 riguarda il trattamento pensionistico e non il TFS.
Il TAR ha escluso ogni effetto decadenziale dalla presentazione della domanda di collocamento a riposo dopo il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Ha inoltre ribadito che unico soggetto legittimato passivo è l’INPS, senza necessità di evocare l’amministrazione di appartenenza, e che la prescrizione decorre dall’ultimo pagamento del TFS, non dalla data di cessazione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS comprensivo dei sei scatti. La somma è maggiorata solo del maggior importo tra interessi e rivalutazione, essendo il cumulo precluso dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono state compensate; la refusione del contributo unificato è disposta in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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