Termini perentori della VIA e ordine alla Commissione PNRR-PNIEC di provvedere (TAR Sicilia n. 2583 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama espressamente agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. La loro violazione integra il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, sindacabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., ove sussista un obbligo giuridico di provvedere con atto espresso. Il carattere perentorio risponde al favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento, senza vincolo di contenuto, e all’amministrazione competente di adottarlo. La discrezionalità tecnica giustifica il differimento della nomina del commissario ad acta alla perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 8 febbraio 2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrovoltaico di potenza 90,6 MW e alle opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel comune di Ragusa.
Acquisiti i pareri della Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura e della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Ragusa, rilasciati rispettivamente il 27 febbraio 2024 e il 10 gennaio 2024, il procedimento non veniva definito nei termini dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La società ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, chiedendo la condanna a dare impulso al procedimento. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei ricorsi ex artt. 31 e 117 c.p.a.: essi presuppongono un silenzio della pubblica amministrazione a fronte di uno specifico obbligo, posto dall’art. 2 legge n. 241/1990, di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il richiamo è al precedente TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 432 del 3 febbraio 2025.
Nel caso concreto assume rilievo decisivo la sequenza temporale fissata dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7 del medesimo decreto qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA, con rinvio agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990.
Tale perentorietà non è revocabile in dubbio e si salda con il favor per le fonti energetiche rinnovabili. Il Tribunale richiama il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro temporaneo per accelerare la diffusione delle rinnovabili e ne riconosce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.
Su questa base il ricorso è accolto. Il Collegio ritiene indubbio che, quantomeno dal 27 febbraio 2024, data del parere del Ministero della Cultura, la Commissione tecnica e il direttore generale del MASE avrebbero dovuto concludere il procedimento nei termini dell’art. 25, comma 2-bis, ampiamente spirati alla notificazione del ricorso. È pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero.
Il Tribunale ordina alla Commissione PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte se anteriore, e al competente Direttore generale del MASE l’adozione del provvedimento, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei beni culturali, nel rispetto dei termini dell’art. 25, comma 2-bis. La discrezionalità tecnica delle valutazioni induce a differire la nomina del commissario ad acta, da disporsi su istanza di parte solo in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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