Accesso massivo e divieto di controllo generalizzato sull’attività della società in house (TAR Lombardia n. 347 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso che investe un numero elevatissimo, eterogeneo e temporalmente indefinito di atti di una società in house e dei suoi soci pubblici integra un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, vietato dall’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990. L’istanza di ostensione non deve indicare analiticamente i singoli documenti, ma non può nemmeno riferirsi a un insieme indefinito di atti, la cui individuazione resta in capo all’amministrazione. La mancanza di un atto concreto e attuale concernente l’interesse dedotto esclude la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non può essere impiegato per finalità esclusivamente egoistiche, né come surrogato dell’accesso documentale, in contrasto con il principio di buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ. È inammissibile la richiesta massiva che, per il numero manifestamente irragionevole di documenti, paralizzi il buon funzionamento dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente opera nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti nell’area milanese e briantina ed è titolare di un contratto di appalto stipulato con la società resistente, società in house partecipata dalla Provincia di Monza e della Brianza e da circa settanta comuni. Dalla lettura del sito internet della resistente la società apprendeva la pubblicazione del piano industriale 2023-2026 e l’intendimento di ampliare la gestione in house mediante l’ingresso di nuovi comuni nella compagine societaria.
Con istanza del 2.10.2023 la ricorrente chiedeva l’accesso a un’articolata serie di atti, richiamando congiuntamente la disciplina dell’accesso documentale, dell’accesso civico e dell’accesso alle informazioni ambientali. La resistente negava l’ostensione con provvedimento del 31.10.2023. Contro il diniego era proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., con domanda di annullamento e di condanna al rilascio delle copie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare l’eventuale difetto di notificazione del gravame ai controinteressati, individuabili nei soci pubblici della resistente, ma ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990. L’istanza si articola su undici punti e investe un numero elevatissimo e indefinito di atti di provenienza eterogenea, senza alcun intervallo temporale di riferimento: se ne desume che la richiesta copre tutti gli atti posti in essere dalla società e dai soci dalla costituzione della stessa a oggi. Una domanda così conformata non è rivolta a specifici documenti, ma a ogni singolo aspetto dell’istituzione e del funzionamento della società in house, e integra quindi il divieto di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
Il Collegio non nega la legittimazione della ricorrente a impugnare singoli atti, ma esclude che l’accesso possa diventare strumento di sindacato sull’intera attività sociale della resistente. L’istanza non deve indicare minuziosamente i documenti, non essendo nella disponibilità del richiedente, ma non può nemmeno richiamarne un numero eterogeneo e indefinito. Quanto all’interesse concreto ed attuale, la stessa ricorrente ammette che allo stato non esiste alcun atto relativo al temuto ampliamento: manca quindi il presupposto dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.
Analogo esito riguarda l’accesso civico. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1951 del 2017, Sezione IV n. 669 del 2018 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6589 del 2023: l’accesso generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e non può essere egoistico. Nella specie la richiesta è dichiaratamente finalizzata a un interesse personale e si appalesa quale mero surrogato dell’accesso documentale. Lo strumento non può essere usato in contrasto con il principio di buona fede ex art. 1175 cod. civ., letto alla luce dell’art. 2 Cost.; le Linee Guida ANAC, determina n. 1309 del 28.12.2016, reputano inammissibile la richiesta massiva.
Il richiamo alla sentenza della Sezione III di questo TAR n. 590 del 2023 non giova alla ricorrente: quel precedente concerneva un progetto ben preciso e un interesse attuale e concreto all’ostensione, e conferma che la tutela è negata solo a fronte di istanze non conformi ai requisiti di legge. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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