Nessuna decadenza per termine 30 giugno su scatti stipendiali e TFS (TAR Campania n. 3273 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato trentacinque anni di servizio utile e il cinquantacinquesimo anno di età. L’inosservanza del termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna decadenza. Il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non da quella di cessazione dal servizio. È escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e, per uno di essi, alla Polizia Penitenziaria, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio. All’esame dei prospetti di liquidazione rilevavano che l’INPS aveva omesso di includere nel trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La diffida inviata all’Istituto restava priva di riscontro.

I ricorrenti chiedevano quindi l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Costituitasi, l’INPS eccepiva la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, la prescrizione quinquennale per due ricorrenti e l’infondatezza nel merito, prospettando anche un dubbio di costituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 10559 del 2023, n. 10524 del 2023, n. 3914 del 2023), si afferma che la decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la cessazione dal servizio.

Sul merito il TAR aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno trentacinque anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (Cons. Stato n. 10006 del 2023; sentt. nn. 2948, 2979, 2980, 2982 e 2983 del 2023). Quanto al termine del 30 giugno, il Consiglio di Stato ha chiarito che dalla sua inosservanza non deriva alcuna conseguenza decadenziale (sent. n. 2982 del 2023).

Le questioni di costituzionalità sono parimenti infondate. Con la sent. n. 3914 del 2023 si è osservato che l’estensione dei sei scatti non avviene in assenza di norma, ma in applicazione di un complesso di disposizioni, e che il richiamo all’art. 81 Cost. è inconferente. Non sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., perché la disciplina non determina un’estensione generalizzata del beneficio, essendo il riconoscimento subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa (sent. n. 10916 del 2023).

Il Collegio richiama infine la sentenza n. 8444 del 2024, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’INPS avverso una precedente pronuncia di questo TAR, ribadendo la natura non decadenziale del termine e l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Il ricorso è dunque accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti, oltre interessi legali. È invece negata la rivalutazione monetaria, vietata in cumulo con gli interessi dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. La domanda risarcitoria è respinta per genericità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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