Sei scatti stipendiali esclusi per il personale dei Vigili del Fuoco (TAR Sardegna n. 453 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, non si applica al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La nozione di forza di polizia richiamata dalla norma, per il tramite dell’art. 16 della legge n. 121/1981, ha portata ampia e comprende i corpi ivi elencati, siano essi ad ordinamento civile o militare, ma non si estende a categorie ulteriori. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non figura in tale elenco e non può essere ricondotto alla nozione richiamata. L’introduzione, da parte della legge n. 234/2021, di un meccanismo graduale di aumenti periodici per il medesimo personale conferma l’estraneità alla disciplina invocata.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Vigile del Fuoco cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, chiedeva all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Istituto respingeva l’istanza osservando che la normativa vigente in materia di TFS riserva il beneficio alle forze di polizia, categoria che non comprende i Vigili del Fuoco.

Il ricorrente impugnava la nota di diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. A fondamento deduceva la violazione delle norme richiamate e dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, invocando l’estensione del beneficio operata dalla giurisprudenza amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza (sentenze nn. 374 e 405 del 2024) secondo cui il personale collocato a riposo proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non rientra tra i beneficiari dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La questione centrale attiene all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione storica dell’istituto, dall’originaria attribuzione ai generali e colonnelli della Guardia di Finanza, all’estensione agli ufficiali del medesimo Corpo, fino alla progressiva dilatazione ai sottufficiali delle Forze Armate. La norma richiama espressamente il personale della Polizia di Stato e i corpi di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981, che elenca Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato.

La Sezione dà atto dell’orientamento che riconosce alla nozione di forza di polizia una portata estesa, senza distinzione tra ordinamento civile e militare (Cons. Stato n. 2762/2023). Tale ampiezza, tuttavia, non consente di ricomprendere categorie ulteriori: resta escluso il personale delle Forze Armate non appartenenti alle forze di polizia e, per le stesse ragioni, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non menzionato nell’elenco normativo.

Il Collegio esamina anche il precedente invocato dal ricorrente (Cons. Stato n. 2761/2023), rilevando che esso riguarda ex dipendenti della Guardia di Finanza congedati a domanda e conferma, nel delineare l’ambito applicativo, l’esclusione dei Vigili del Fuoco. Analogo indirizzo è espresso da Cons. Stato n. 2985/2023.

Quanto alla legge n. 234/2021, il Tribunale esclude che la novella comporti l’estensione del beneficio: i commi 98, 99 e 100 dell’art. 1 introducono un meccanismo autonomo e graduale di aumenti periodici per il personale dei Vigili del Fuoco, con decorrenze progressive dal 2022 al 2028, che conferma l’estraneità del medesimo personale alla disciplina del 1987. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni e dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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