Cessazione della materia per sopravvenuta esecuzione nel giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 334 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more, abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale tutelato dal giudicato, eliminando anche gli ostacoli sopravvenuti posti in essere in violazione o elusione dello stesso. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione resistente quando l’esecuzione sia stata conseguita solo per effetto del giudizio. La sopravvenuta rimozione delle anomalie bloccanti del sistema informatico gestionale integra il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza.

Il Fatto

La società agricola ricorrente aveva ottenuto, con sentenza n. 443 del 2023, l’annullamento di una anomalia bloccante (codice F82-01) risultante dal SIAN, che aveva impedito la liquidazione dei contributi della domanda unica per la campagna 2021. Con ricorso notificato il 2 febbraio 2024 la società ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna di ARGEA alla trattazione della pratica e alla liquidazione, con eventuale nomina di commissario ad acta e astreintes.

Costituitasi, l’amministrazione ha dedotto che il contributo 2021 era già stato corrisposto. Con motivi aggiunti dell’11 marzo 2024 la ricorrente ha segnalato la comparsa sul portale SIAN di una nuova anomalia (codice T99-08, “produttore con istruttorie campagne precedenti in via di definizione”), chiedendo dichiararsi la nullità per violazione del giudicato e, in subordine, l’annullamento del nuovo blocco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’oggetto del giudizio di ottemperanza, originariamente incentrato sull’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato di cognizione e, successivamente, esteso ai motivi aggiunti concernenti il sopravvenuto blocco T99-08.

ARGEA ha dato prova documentale dell’avvenuta liquidazione del contributo 2021, con pagamento a saldo, e della successiva risoluzione delle problematiche informatiche sopravvenute, attraverso l’apertura e la chiusura dei relativi ticket in raccordo con AGEA.

La ricorrente, nella memoria conclusiva, ha confermato che in data 8 aprile 2024 il sistema aveva comunicato l’annullamento dell’anomalia relativa all’annualità 2021, con conseguente rimozione anche del codice T99.

Su tali premesse, alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stata eliminata anche la seconda anomalia bloccante. Il Collegio ha quindi provveduto in conformità, rilevando il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre al rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo la ricorrente dovuto promuovere il giudizio per conseguire l’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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