Recidiva reiterata e preclusione delle misure alternative solo dopo nuova condanna (Cass. pen. Sez. I n. 2417 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. opera in senso assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione di una misura alternativa, avvenuta in esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. I requisiti dell’effetto preclusivo sono cumulativi: occorre che la prima misura alternativa sia stata concessa in relazione a una condanna aggravata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e che, dopo la conclusione di quella misura, il condannato abbia commesso un nuovo reato rispetto al quale sia stata nuovamente applicata la recidiva reiterata. La lettura costituzionalmente orientata della norma, già indicata dalla Corte costituzionale n. 291 del 2010, impedisce di far discendere l’esclusione dai benefici dalla sola pregressa applicazione dell’aggravante.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di tre anni e nove mesi di reclusione in forza di un cumulo relativo ai reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen., ha presentato istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, oltre a una richiesta di semilibertà.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le prime due istanze e respinto la terza. Ha ritenuto operante la preclusione dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., perché le pregresse condanne in espiazione erano state aggravate dalla recidiva reiterata e i nuovi delitti erano stati commessi dopo l’espiazione di quelle condanne. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione letterale e non costituzionalmente orientata della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la questione riguarda i requisiti costitutivi dell’effetto preclusivo previsto dall’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., a mente del quale l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla Corte costituzionale n. 291 del 2010, che ha escluso il contrasto della norma con il principio di eguaglianza, proprio perché essa si presta a una interpretazione restrittiva. La preclusione assoluta sussiste solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in esecuzione di una pena a sua volta irrogata con la medesima aggravante.
In questa direzione si colloca anche il richiamo a Sez. I n. 47324 del 29/11/2011, secondo cui l’esclusione dal beneficio opera in modo assoluto solo in presenza di quella successione temporale. La Corte ne trae la conseguenza che i requisiti della preclusione sono cumulativi: non basta la pregressa applicazione dell’aggravante, occorrendo che il nuovo reato sia stato commesso dopo la conclusione della prima misura alternativa.
Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente ritenuto operante la preclusione, perché le misure erano state già concesse rispetto a pregresse condanne aggravate ex art. 99, comma 4, cod. pen. Quanto al rigetto della semilibertà, la motivazione è congrua, avendo il giudice rilevato che il condannato non aveva prospettato lo svolgimento di attività lavorativa o di volontariato; sul punto il ricorso è aspecifico.
Il ricorso è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa.
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Nota della Redazione
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