Il vincolo della lex specialis impedisce alla commissione di aggiungere criteri restrittivi non predeterminati (TAR Lazio n. 13887 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la lex specialis vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, che è obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Una volta che il bando e il verbale della commissione abbiano costruito la tassonomia degli incarichi valutabili mediante il mero riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita (quale responsabile di settore), l’amministrazione non può, in sede applicativa, subordinarne la valutazione a condizioni più restrittive o a elementi di specialità non preventivamente indicati, come il richiamo alla circolare sulle annotazioni matricolari che limita la valutazione ai soli incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio. L’eventuale potere residuale di escludere un incarico solo apparentemente riconducibile alle tipologie prestabilite può essere esercitato solo in ipotesi limite e previa esternazione di adeguata motivazione.
Il Fatto
Un partecipante al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui non lo ricomprendeva tra i vincitori. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di aver svolto, dal 27 ottobre 2023, gli incarichi di responsabile del settore Misure di Prevenzione e Sicurezza e di responsabile dell’ufficio Reperti presso il Commissariato di Polizia di Stato di Nola, ma la commissione non gli aveva attribuito alcun punteggio per tali titoli ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 6 del bando.
A seguito dell’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame della posizione, la commissione, con verbale n. 105 del 24 settembre 2025, ha confermato la mancata valutazione richiamando la circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 in materia di annotazioni matricolari e sostenendo che gli incarichi non comportavano particolari profili di autonomia, responsabilità o aggravio di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che in ogni concorso pubblico vige l’obbligo di rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, quale corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Tale obbligo, desumibile dagli artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, opera in funzione di autolimitazione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, a garanzia della trasparenza dell’attività amministrativa.
Nel caso di specie, l’amministrazione aveva correttamente adempiuto a tale obbligo, prevedendo all’art. 5 del bando la valutabilità degli incarichi di responsabile di settore e confermando tale scelta nel verbale n. 2 del 3 luglio 2024. La commissione, tuttavia, in fase applicativa aveva omesso la valutazione del titolo dichiarato dal ricorrente, subordinandone il riconoscimento a condizioni più restrittive non preventivamente indicate.
Il Collegio ha richiamato il costante principio per cui le regole della lex specialis vincolano rigidamente l’amministrazione, senza margine di discrezionalità, e ha escluso che la commissione potesse fondare il diniego sul richiamo alla circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008. Tale interpretazione, secondo il TAR, è controintuitiva e non in linea con la scelta operata in sede di bando: l’utilizzo della nozione di “responsabile” e il riferimento a specifiche figure ordinative rimandano a formule di impiego connotate da stabilità e continuità, la cui valorizzazione risponde allo scopo della procedura, ossia selezionare profili in grado di disimpegnare compiti di direzione ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982.
Il Tribunale ha infine escluso che potesse residuare in capo alla commissione, in fase applicativa, un potere di escludere l’incarico sulla base di generiche deduzioni circa l’assenza di particolari responsabilità: un siffatto potere, ove ammesso, potrebbe essere esercitato solo con riferimento a ipotesi limite di incarico apparente e previa esternazione di una motivazione adeguata, che nel caso di specie non è stata fornita né in sede procedimentale né in sede processuale.
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Nota della Redazione
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