Sequestro preventivo, ricorso del PM tra legittimazione e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 30778 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento cautelare spetta, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata: è pertanto inammissibile il ricorso proposto da un diverso ufficio del pubblico ministero. È inoltre inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del pubblico ministero che si limiti a contestare il mancato riconoscimento del fumus commissi delicti, senza nulla prospettare in ordine al periculum in mora, poiché l’eventuale accoglimento sul solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale. Nella nozione di violazione di legge, deducibile ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, denunciabili solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di materiale stoccato presso l’azienda di una società operante nel recupero di carta e cartone dalla raccolta differenziata, destinato alla filiera c.d. end of waste. Su richiesta di riesame dell’indagato, il tribunale distrettuale ha annullato il decreto, ritenendo non provata la violazione della disciplina sul recupero e dunque insussistente il fumus del reato di gestione illecita di rifiuti.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il tribunale che aveva adottato la misura, sia il pubblico ministero presso il tribunale che aveva pronunciato l’ordinanza di annullamento, contestando entrambi la ricostruzione del giudice del riesame.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione a ricorrere. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., essa spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero presso il tribunale che aveva disposto il sequestro, richiamandosi sul punto un consolidato orientamento di legittimità.

Quanto all’altro ricorso, la Corte ne rileva la carenza di interesse. Il tribunale aveva annullato la misura per difetto del fumus del reato contestato. Il ricorrente ha contestato gli argomenti del tribunale senza alcun riferimento al requisito del periculum in mora. Tale lacuna è amplificata dalla stessa allegazione del ricorrente, che ha rappresentato come, nelle more del riesame, l’indagato avesse più volte chiesto lo smaltimento dei rifiuti, così attestando che lo stato dei luoghi non corrisponde più a quello descritto nelle informative.

La Corte ribadisce che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza che ha accolto il riesame per insussistenza del fumus, quando la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento di tale requisito senza nulla prospettare sul periculum in mora: l’accoglimento sul solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale.

Un ulteriore profilo riguarda la nozione di violazione di legge. In essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, deducibili solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso, opponendo ai dati del tribunale elementi tratti dalle informative di reato non allegate, viola il principio di autosufficienza e propone un ragionamento probatorio alternativo, attingendo la coerenza della motivazione e non la sua assenza. Si tratta di vizi motivazionali, non deducibili con il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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