Confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione (Cass. pen. n. 32096/2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. e rende obbligatoria la confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva l’obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quella di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. La domanda di ammissione all’oblazione, pur non costituendo ammissione di colpevolezza, apre un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., cosicché non manca un accertamento di legalità. La confisca di armi o oggetti atti ad offendere ha finalità essenzialmente preventiva, quale misura di sicurezza, e non strettamente sanzionatoria, data la pericolosità intrinseca della cosa e il divieto di circolazione senza autorizzazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato di cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo quale unico motivo la violazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per non avere il Tribunale disposto la confisca delle armi, prevista come obbligatoria. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all’omessa confisca, che ha chiesto venga disposta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio affermato da questa Corte secondo cui la previsione dell’art. 6 l. n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. e rende obbligatoria la confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva l’obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quella di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato.
La Corte ha precisato che tale assetto non contrasta con la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Varvara contro Italia, richiamata dal ricorrente. In primo luogo, ha considerato la natura giuridica del procedimento di oblazione: la domanda di ammissione, pur non potendo essere ritenuta ammissione di colpevolezza, è atto idoneo ad aprire un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere, in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato, sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., cosicché non può affermarsi che manchi del tutto un accertamento di legalità. In secondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti ad offendere, la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva, quale misura di sicurezza, e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti senza apposita autorizzazione è in sé vietata per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa. Non può quindi ritenersi il caso analogo a quello della confisca urbanistica trattato nella decisione della Corte europea, per la profonda diversità di disciplina e di oggetto e per l’esistenza, nel caso dell’oblazione, di una verifica giurisdizionale in punto di ricorrenza degli specifici presupposti di legge.
La Corte ha inoltre rilevato che i principi indicati costituiscono espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso, enunciato anche con riferimento al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.: la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto, poiché in tale sola ipotesi cade il presupposto materiale dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, costituito dall’avvenuta commissione di un reato concernente le armi. Il Tribunale di Prato è quindi incorso nel vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente per non avere disposto la confisca delle armi di cui all’imputazione. La sentenza è stata annullata senza rinvio relativamente all’omessa confisca, che la Corte ha disposto.
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Nota della Redazione
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