Pena inferiore alla media edittale e riduzione per rito abbreviato (Cass. pen. Sez. V n. 23010 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice assolve all’obbligo di motivazione con espressioni sintetiche quali “pena congrua” o “pena equa”, richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere, e solo quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale è necessaria una spiegazione specifica e dettagliata. Quando invece la pena irrogata è inferiore alla media edittale, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non occorre una motivazione analitica. La riduzione per la scelta del rito abbreviato deve tuttavia essere applicata in modo corretto, e l’errore di calcolo è rilevabile d’ufficio con annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Genova, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per i delitti di tentato furto aggravato e furto. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per non avere i giudici di merito specificato la riduzione applicata ai sensi dell’art. 56 cod. pen., e chiedendo con un secondo motivo la correzione di errore materiale per il calcolo errato nella determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, non sindacabile in sede di legittimità.
Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, quali “pena congrua” o “congruo aumento”, o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Nel caso di specie il trattamento sanzionatorio, muovendo da una pena base di due anni di reclusione, inferiore alla media edittale, non richiedeva analitica e diffusa giustificazione: la motivazione ha fatto riferimento al valore dei beni sottratti, alla realizzazione dei reati a distanza di meno di un mese e alla personalità negativa dell’imputato, che aveva commesso il furto mentre era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di motivazione idonea, avendo indicato i plurimi elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti determinanti, e la censura sul punto è stata proposta in modo generico e sul piano meramente valutativo, dunque inammissibile in sede di legittimità.
È invece fondato il secondo motivo. In applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato, la pena da irrogare era di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di euro seicento di multa, non quella determinata dai giudici di appello. La Corte pertanto annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena nei termini indicati, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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