Serre abusive e programma di demolizione: nessuna sanatoria fuori legge (Cons. Stato n. 2239 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non fa perdere efficacia all’ordine di demolizione, ma ne determina una mera sospensione: in caso di diniego il provvedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza necessità di riadozione. Il programma di dilazione delle demolizioni previsto dall’art. 17, comma 7, del regolamento edilizio comunale opera solo per le violazioni formali, cioè per opere conformi alla disciplina urbanistica e realizzate senza titolo, e non può fondare una sanatoria di abusi sostanziali non prevista dalla legge statale. Il regolamento comunale, atto normativo sottratto al sindacato della Corte costituzionale, è soggetto al sindacato diffuso e va interpretato in senso costituzionalmente orientato.

Il Fatto

Su area agricola il Comune accerta nel 2010 la presenza di due serre fisse di grandi dimensioni, edificate in luogo di serre temporanee e destinate in parte alla vendita. Respinta nel 2011 una prima istanza di sanatoria, confermata in primo e in secondo grado, il Comune ingiunge la demolizione. Dopo nuove domande di accertamento di conformità e i relativi dinieghi, con ordinanza dell’8 novembre 2023 viene reiterato l’ordine di demolizione. Il SUAP dispone inoltre la chiusura della media struttura di vendita esercitata nella serra grande, priva di autonomo titolo commerciale.

Gli interessati impugnano davanti al TAR Toscana sia l’ordine di demolizione sia la chiusura, deducendo l’inefficacia del provvedimento per effetto della domanda di permesso di costruire condizionato ex art. 17, comma 7, del regolamento edilizio e la illegittimità derivata dai dinieghi sub iudice. Impugnano altresì il diniego del permesso e, con motivi aggiunti, chiedono l’accertamento del silenzio assenso su una successiva istanza. Il TAR dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta; proposto appello, la Sezione conferma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la riunione con i giudizi sugli analoghi dinieghi di sanatoria, riguardando provvedimenti diversi e successivi, e respinge le eccezioni di genericità dei motivi e di inammissibilità dei motivi aggiunti, non essendo le censure meramente tuzioristiche e vertendo comunque l’eventuale vizio sulla stessa compagine imprenditoriale.

Quanto alla serra piccola, l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la demolizione completa. Il Collegio precisa che non ricorre cessazione della materia del contendere, poiché la demolizione non soddisfa l’interesse sostanziale azionato.

Nel merito, la presentazione di un’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sull’ordine di demolizione, che resta quiescente sino alla definizione della sanatoria e si riattiva con il diniego. Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR non si estende alle successive autonome attività amministrative, regolate dal diritto vivente del tempo. La domanda di permesso condizionato, d’altra parte, non concerne le stesse opere dell’ingiunzione e non può dispiegarvi alcun effetto.

Il Collegio interpreta restrittivamente l’art. 17, comma 7, del regolamento edilizio: la dilazione triennale è ammessa solo se i manufatti da mantenere siano consentiti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa regionale. Nella specie la serra grande è abusiva non per difetto formale di titolo, ma per incompatibilità urbanistica, mancando il programma aziendale richiesto dalla normativa regionale dell’epoca. Il diniego del nuovo permesso è poi sorretto dall’art. 70 l.r. n. 65/2014, che consente serre solo per protezione colturale, mentre il progetto prevede la vendita, come emerge dalla stessa relazione tecnica; la natura plurimotivata dell’atto rende sufficiente la legittimità di uno dei presupposti.

Quanto al silenzio assenso, la mera riproposizione di un’istanza già respinta non fa decorrere alcun termine e, trattandosi di immobili in area a pericolosità idraulica, trova applicazione l’art. 20, comma 8, l. n. 241/1990. Il motivo sulle spese è infine respinto, non ravvisandosi abnormità nella quantificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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