Il successore universale non può intervenire in appello ex art. 344 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 20513 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione nel processo, la parte evocata in giudizio in qualità di erede (quale successore universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c.) subentra nella posizione processuale del proprio dante causa, divenendo parte del giudizio e soggetta all’efficacia diretta della sentenza. Tale qualità, una volta consolidatasi, preclude al medesimo soggetto sia la legittimazione all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sia la possibilità di spiegare intervento volontario in appello ex art. 344 c.p.c. (o ex art. 105 c.p.c.), vantando un diritto autonomo desunto dalla propria posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso. L’usucapione non è, inoltre, invocabile da chi si assume proprietario in forza di un titolo di acquisto a titolo derivativo di cui non sia contestata la validità o l’efficacia.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una lite insorta nel 1982 tra i proprietari di fondi limitrofi per la violazione delle distanze legali nella realizzazione di un manufatto. Nel corso del giudizio di primo grado, i convenuti, coniugi in regime di comunione legale, avevano donato l’immobile ai figli (1995 e 1996), circostanza che non aveva interrotto il processo, proseguito tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c.. Dopo la declaratoria di nullità della prima sentenza e la riassunzione, la moglie del convenuto era deceduta e il figlio, oggi ricorrente, era stato evocato in giudizio in qualità di erede, rimanendo contumace. Successivamente, il medesimo figlio spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c., non nella qualità di erede, ma quale titolare di un diritto autonomo di comproprietà derivante dalla donazione del 1996, eccependo la nullità del giudizio, l’inopponibilità della sentenza per mancata trascrizione della domanda e, in subordine, l’usucapione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 111, commi 3 e 4, c.p.c. e 344, comma 1, c.p.c. Il thema decidendum ruota attorno alla possibilità per il ricorrente di essere considerato terzo rispetto al giudizio, legittimato a intervenire in appello e a sottrarsi agli effetti della sentenza.
La Suprema Corte osserva che il ricorrente, a seguito della morte della madre, era stato evocato nel giudizio d’appello in qualità di erede, ossia di successore universale della convenuta, ed era stato dichiarato contumace in tale qualità. Tale circostanza, non contestata da alcun motivo di ricorso, determina la sua successione processuale ex art. 110 c.p.c., con la conseguente piena assunzione della posizione di parte e la soggezione all’efficacia diretta della sentenza. Su questa qualità si è formato il giudicato, che preclude logicamente ogni diversa qualificazione.
Ne deriva che il ricorrente non può rivestire la qualità di terzo, né spiegare un intervento autonomo in appello ex art. 344 c.p.c. La sua partecipazione al processo doveva avvenire, e di fatto è avvenuta, nella qualità di erede. Il riferimento alla propria posizione di donatario (successore a titolo particolare) non può essere utilizzato per sottrarsi alla soggezione alla sentenza, in quanto la salvezza dell’acquisto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. presuppone proprio l’affermazione di una qualità che risulta preclusa dal giudicato formatosi sulla successione universale.
Quanto al terzo motivo, la Corte aggiunge una ragione autonoma e correttiva: l’usucapione non può essere invocata da chi si assume proprietario in base a un titolo di acquisto derivativo, la cui validità ed efficacia non siano state contestate. Il ricorrente, avendo acquistato per donazione, non possiede uti dominus in modo incompatibile con il titolo, ma in forza di esso, il che rende inconfigurabile il vantato possesso ad usucapionem.
La Corte rigetta pertanto il ricorso, confermando che il tratto decisivo del caso — il giudicato sulla qualità di erede — non contrasta con il principio, già affermato da Cass. 18767 del 2017, secondo cui il successore a titolo particolare può intervenire in appello ex art. 111 c.p.c. senza i limiti dell’art. 344 c.p.c. Infine, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario
- Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello
- Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo