Servitù di uso pubblico non presunta da toponomastica e illuminazione (TAR Calabria n. 1802 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’uso pubblico di una strada privata presuppone la concorrenza di tre elementi: l’esercizio del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale e un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. L’approvazione della toponomastica, la presenza di illuminazione, l’asfaltatura o l’autorizzazione a scavi per fibra ottica non determinano il regime giuridico del bene. Il Comune che assume la sussistenza di una servitù di uso pubblico senza offrire elementi idonei a superare la documentazione contraria adotta provvedimenti affetti da carenza di istruttoria ed eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, usufruttuario di un fabbricato residenziale e del terreno contiguo di proprietà del figlio, presenta al Comune una SCIA per realizzare un parcheggio delimitato da paletti su una porzione della strada privata antistante l’abitazione, senza pregiudizio per la servitù di passaggio dei vicini.
Il Comune dichiara improcedibile la SCIA, esercitando i poteri di autotutela sul presupposto di una servitù di passaggio e di un interesse pubblico consolidato, e adotta poi l’ordinanza di demolizione dei paletti con ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR, eccependo tra l’altro la tardività del diniego e il difetto dei presupposti. Si costituiscono il Comune, che eccepisce il difetto di giurisdizione, e i proprietari degli immobili serviti, che intervengono ad opponendum.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la qualifica di controinteressati in capo ai proprietari degli immobili adiacenti: oggetto del gravame sono provvedimenti di natura sanzionatoria adottati d’ufficio nell’esercizio dell’autotutela per finalità di pubblico interesse. Il loro intervento, qualificabile ad opponendum, è depositato solo quattro giorni prima dell’udienza e va dichiarato irricevibile; l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli intervenienti resta comunque infondata.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è respinta. Il giudice amministrativo può risolvere la questione del carattere pubblico o privato della strada quando essa si ponga come questione preliminare rispetto a quella dedotta in via principale e rientrante nella sua giurisdizione. Nel caso concreto il petitum sostanziale non è l’accertamento petitorio dell’insussistenza della servitù, ma la pretesa, di consistenza di interesse legittimo, di eseguire l’intervento edilizio e di non subire la demolizione.
Nel merito il ricorso è fondato per carenza di istruttoria ed eccesso di potere, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune ha assunto una servitù di uso pubblico indimostrata. La giurisprudenza richiede il concorso dei tre elementi dell’uso pubblico e precisa che il passaggio esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi non integra l’uso pubblico. L’amministrazione non ha offerto elementi utili a superare la documentazione prodotta dal ricorrente, che evidenzia la natura privata della servitù, a beneficio esclusivo dei proprietari degli immobili antistanti.
La Corte esclude che possano rilevare l’approvazione della toponomastica, che accerta la presenza della strada senza determinarne il regime giuridico, la presenza di illuminazione, l’asserita asfaltatura e l’autorizzazione agli scavi per la fibra ottica. L’esistenza di un diritto di uso pubblico non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo, quale un provvedimento amministrativo, una convenzione o un testamento. Depone in senso contrario anche il carattere senza uscita della strada, non essendo configurabile l’assoggettamento in presenza di transito sporadico e occasionale. La questione dell’ampiezza della servitù attiene ai rapporti tra privati e non è ostacolata dai lavori oggetto della SCIA.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e mantenimento di efficacia della SCIA; le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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