Penalità di mora ammessa nell’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto (TAR Calabria n. 1797 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, comprese le pronunce emesse ai sensi della legge n. 89/2001. Il carattere sanzionatorio dell’istituto giustifica la cumulabilità con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma si determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il Commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma stabilita a titolo di equa riparazione, oltre spese legali. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Decorsi sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, inviata nel marzo 2023, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e qualifica il ricorso come fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Ordina pertanto al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente.

L’amministrazione è tenuta anche al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente dopo l’emissione del decreto per la notifica e per l’attestazione del passaggio in giudicato, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. La liquidazione delle spese del giudizio avviene d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e dalla novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

Il Collegio precisa che, per il carattere sanzionatorio dell’istituto, tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese di lite non rifuse nel termine, il Tribunale ritiene che al relativo pagamento provveda il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama inoltre, per analogia, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di esecuzione forzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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