Ormeggi e concessioni: la graduatoria scaduta non sostituisce la gara pubblica (TAR Liguria n. 11 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di un bene pubblico connotato da scarsità e significativa rilevanza economica deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei canoni di pubblicità, trasparenza, apertura del mercato e parità di condizioni tra i concorrenti. È illegittimo l’atto che affida direttamente il bene senza gara, anche perché contrasta con la disciplina secondaria emanata dallo stesso ente. Una graduatoria scaduta alla data del bando non può essere utilizzata per selezioni successive: la proroga prevista dall’art. 3 della legge n. 118/2022 riguarda le concessioni demaniali già affidate e non le mere graduatorie di aspiranti all’assegnazione di un ormeggio.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore del noleggio di natanti e svolge l’attività anche all’interno dell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove possono operare le imprese titolari di almeno un posto di ormeggio rilasciato da un Comune incluso nell’area. Il Comune resistente, nel 2020, aveva indetto una selezione per sei ormeggi nella marina di Manarola, con titoli rinnovabili fino al 31.12.2022; non essendo stato assegnato un posto, la gara era stata riaperta nel 2021 con richiamo integrale della disciplina del bando originario.

Con determinazione n. 112 del 20.4.2023 il Comune ha invece assegnato in via diretta uno dei due nuovi ormeggi, istituiti con modifica regolamentare del 2023, alla controinteressata, utilizzando la graduatoria del 2021 e invocando la legge n. 118/2022. La ricorrente ha impugnato l’atto, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’affidamento e l’ordine di indire una selezione pubblica, confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2795 del 19.7.2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse. L’eccezione secondo cui la ricorrente sarebbe già titolare di un ormeggio è infondata: la mera domanda di partecipazione non equivale all’assegnazione, e l’interesse sussiste anche rispetto a un approdo ulteriore. Neppure rileva la circostanza che il natante abbia ottenuto la certificazione di conformità nel 2022, poiché l’idoneità non osta alla partecipazione a selezioni indette nel 2023.

Quanto al terzo profilo, il Tribunale rileva che la ricorrente può aspirare a entrambi gli approdi. Il Comune non può inoltre lamentare la mancata partecipazione a una selezione mai indetta, prospettata solo nelle difese processuali e in contrasto con l’operato dei propri uffici, che hanno assegnato l’approdo solo in via provvisoria. L’interesse all’annullamento è dunque concreto e attuale.

Nel merito il ricorso è fondato. Un bene pubblico scarso e di significativa rilevanza economica deve essere assegnato tramite evidenza pubblica, con conseguente illegittimità degli atti che hanno affidato il bene senza gara. Gli atti impugnati contrastano inoltre con l’art. 3 del Regolamento comunale, modificato con delibera consiliare del 5.4.2023, che impone l’assegnazione dei due nuovi ormeggi “tramite apposito bando pubblico”.

Il Collegio sottolinea poi che la graduatoria era scaduta il 31.12.2022, come riconosciuto dagli stessi atti comunali del 2021, e non poteva quindi essere utilizzata per la selezione del 2023. La legge n. 118/2022, anche ipotizzandone l’applicabilità, riguarda le sole concessioni demaniali già affidate e non le mere graduatorie di aspiranti: la proroga legale non è pertanto invocabile.

Ad abundantiam, il Tribunale osserva che gli stessi atti comunali escludevano l’utilizzabilità della graduatoria per i gavitelli di nuova realizzazione, riferendosi i richiami ai soli posti “liberati” o rimasti “privi di destinatario” rispetto ad assegnazioni precedenti. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo del Comune di riesercitare il potere mediante gara ad evidenza pubblica. Le spese di merito sono compensate verso la controinteressata e poste a carico del Comune, liquidate in euro 3000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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