Decadenza del titolo edilizio e necessità di provvedimento espresso di accertamento (Cons. Stato n. 8978 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto decadenziale conseguente all’inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita di un provvedimento comunale che, con efficacia dichiarativa, accerti l’intervenuta decadenza. Tale accertamento è funzionale a verificare che il termine sia effettivamente spirato e che non ricorrano cause di forza maggiore idonee a giustificare sospensione o proroga. Il provvedimento di decadenza ha carattere tassativamente ricognitivo e si riduce a un mero procedimento di verifica dell’esistenza di una comunicazione di inizio lavori. Ne consegue che una nota comunale di irricevibilità della dichiarazione di inizio lavori non integra il presupposto della decadenza del titolo edilizio, con il risultato che il successivo provvedimento che su di essa si fondi risulta viziato per carenza di presupposto. Il principio, affermato per il permesso di costruire, è estensibile alla SCIA in ragione della comune natura giuridica.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una DUUAP per la manutenzione straordinaria e il mutamento di destinazione d’uso, senza esecuzione di opere, di un immobile realizzato in forza di una precedente dichiarazione del 6 dicembre 2012. La nuova dichiarazione veniva dichiarata irricevibile dal SUAPE comunale con nota del 22 marzo 2024, sul presupposto che la pratica originaria non si fosse positivamente conclusa: la comunicazione di inizio lavori presentata il 3 dicembre 2013 era stata a sua volta dichiarata irricevibile nel gennaio 2014.
La società impugnava la nota davanti al TAR Sardegna, che respingeva il ricorso con sentenza n. 116 del 13 febbraio 2025. Il primo giudice riteneva che la comunicazione del 2014 non fosse stata sanata né tempestivamente impugnata e che, mancato il perfezionamento della comunicazione di avvio dei lavori, ne derivasse l’automatica decadenza. Propone ora appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso esaminando, secondo la ragione più liquida, il primo motivo. Il Collegio ricostruisce gli atti e rileva che la nota del 2 gennaio 2014 faceva riferimento a un controllo preistruttorio, dal quale era emersa una difformità dalle norme vigenti, e si limitava a rendere noto che la comunicazione di inizio lavori era «attualmente irricevibile», invitando a regolarizzare l’istanza.
La Corte osserva che tale comunicazione è stata adottata durante la vigenza dell’art. 1, commi da 16 a 30, della l.r. 5 marzo 2008 n. 3, disciplina del SUAP e della DUAAP limitata alle attività produttive. All’epoca non era quindi vigente l’art. 33, comma 4, della l.r. 20 ottobre 2016 n. 24, richiamato nel provvedimento impugnato del 2024, che commina l’irricevibilità in caso di mancata ottemperanza a una richiesta di sanatoria del SUAP.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata e di recente confermata (Sez. IV, 6 giugno 2025 n. 4933; Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023 n. 103), secondo cui la decadenza del permesso di costruire ha carattere tassativamente ricognitivo degli effetti prodotti dalla legge, riducendosi a un mero procedimento di verifica dell’esistenza della comunicazione di inizio lavori. Decorsi i termini di inizio e di fine, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
Da ciò deriva che l’effetto decadenziale, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l’intervenuta decadenza. Tale verifica serve sia a controllare che il termine sia effettivamente spirato, sia e soprattutto ad accertare che non ricorrano cause di forza maggiore o proroga del termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2024 n. 8672).
Nel caso concreto la decadenza andava dichiarata con un provvedimento espresso, e tale non è la nota del 2 gennaio 2014 cui il provvedimento impugnato fa riferimento. Il provvedimento del 2024 è pertanto carente del presupposto della decadenza della DUUA, facendo esclusivo riferimento a una dichiarazione di irricevibilità. Il ricorso è accolto, con assorbimento degli altri motivi, e le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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