Deroghe al gestore unico del servizio idrico integrate e requisiti di efficienza (Cons. Stato n. 167 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le deroghe alla gestione unitaria del servizio idrico integrato previste dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere tassativo e non tollerano estensioni analogiche. I requisiti ivi previsti — approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti in aree protette e utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico — devono sussistere contestualmente. L’accertamento spetta all’ente di governo d’ambito e non può essere sostituito da valutazioni di carattere formale, quale l’adesione allo schema di convergenza ARERA. La mancata integrale installazione dei contatori e l’assenza di autorizzazione allo scarico impediscono di ritenere dimostrata l’efficienza della gestione autonoma, senza che rilevi il carattere diffuso delle inefficienze nel territorio nazionale.

Il Fatto

Il Comune appellante, ente montano di modeste dimensioni, aveva conservato in passato la gestione autonoma del servizio idrico avvalendosi delle deroghe statali. Nel 2022 l’Ente regionale per il servizio idrico integrato ha avviato il procedimento di verifica dei requisiti di salvaguardia e, con delibera del 30 giugno 2022, n. 18, ha negato la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, per asserita mancata dimostrazione dell’utilizzo efficiente della risorsa e della tutela del corpo idrico.

Il Comune ha impugnato la delibera e il parere ministeriale del 18 aprile 2016 davanti al TAR Abruzzo, che con sentenza n. 35/2024 ha respinto il ricorso e condannato il Comune alle spese. Propone quindi appello, deducendo l’erronea interpretazione del criterio normativo, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo, ricostruito dalla Sez. IV n. 1115 del 2024: il servizio idrico integrato è servizio pubblico locale di rilevanza economica, governato dal principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale, rispetto al quale le gestioni comunali autonome rappresentano eccezione.

Su tale premessa la Sezione ribadisce che per gestioni esistenti devono intendersi solo quelle legittimamente assunte ed erogate, consacrate in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, e non le conduzioni di mero fatto. La deroga della lett. b) richiede poi il possesso contestuale di tutti i requisiti elencati dalla norma.

Quanto all’efficienza, i rilievi sostanziali dell’ente d’ambito non sono superati dalle deduzioni formali dell’appellante, tra cui l’adesione allo schema di convergenza ARERA. Risulta non contestato che i contatori non fossero installati per una quota significativa di utenze, con applicazione di tariffe forfettarie e impossibilità di calcolare con precisione le perdite idriche. A nulla rileva che le perdite costituiscano fenomeno diffuso, poiché le deroghe hanno perimetro tassativo.

Il Collegio aggiunge che, a prescindere dall’inerzia regionale sul rinnovo, al momento del provvedimento il Comune era privo di autorizzazione allo scarico, e che la presenza di vasche Imhoff in molte frazioni non è coerente con una gestione efficiente. La documentazione prodotta in appello resta perciò priva di rilevanza dirimente.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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