Assegno funzionale e transito ai ruoli civili: serve il servizio effettivo (C.G.A.R.S. n. 630 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno funzionale pensionabile previsto dall’art. 1, comma 9, d.l. n. 379/1987, come convertito dalla legge n. 468/1987, presuppone l’effettiva prestazione del servizio militare, essendo connesso alle peculiari funzioni attribuite al personale beneficiario. Il militare dichiarato permanentemente non idoneo prima di maturare l’anzianità richiesta non può invocare l’adeguamento dei requisiti introdotto dal d.P.R. n. 349/2003, operante solo dal 1° gennaio 2003, né far valere il tempo occorso per il transito nei ruoli civili. I crediti retributivi dei pubblici dipendenti sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., applicabile a tutti i pagamenti periodici, decorrendo dalla data di ciascun rateo.
Il Fatto
Il ricorrente, Capo di 2^ Classe in servizio permanente effettivo dal 1984, veniva collocato in aspettativa nel 2001 e, il 14 novembre 2002, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare ma idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Nella stessa data presentava domanda di transito ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. 18 aprile 2002; l’istanza era accolta in soprannumero con decreto dell’8 ottobre 2003 e l’assunzione avveniva il 15 marzo 2004.
Il lavoratore agiva per il riconoscimento del trattamento stipendiale dal novembre 2002 al marzo 2004, dell’assegno funzionale pensionabile rideterminato per aver maturato oltre 17 anni di servizio al 30 aprile 2001, degli incrementi dei parametri stipendiali e del risarcimento del danno da ritardo. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, ritenendo prescritti i crediti retributivi e non maturato il requisito dell’anzianità al momento del giudizio di inidoneità. Propone appello il soccombente.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. conferma la decisione di primo grado. Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, il Collegio rileva che l’ultima richiesta avente ad oggetto gli emolumenti e gli incrementi stipendiali risale al 2005, mentre le istanze del 2008, 2011 e 2012 riguardano esclusivamente l’assegno funzionale. Richiamando l’art. 2948, n. 4, cod. civ. e la giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato n. 1084 del 2016), la Corte ribadisce che i crediti retributivi dei pubblici dipendenti sono soggetti alla prescrizione quinquennale, con conseguente infondatezza della doglianza.
Sul secondo motivo, concernente l’assegno funzionale pensionabile, l’appellante non confuta la motivazione della sentenza circa la necessità dell’effettiva prestazione del servizio. Il Collegio osserva che resta incontestato, per tabulas, il dato della mancata maturazione dell’anzianità necessaria al momento del passaggio al ruolo civile. La ratio del beneficio, del resto, è legata alle peculiari e delicate funzioni militari, che implicano l’effettiva prestazione del servizio.
Il tempo occorso per il transito ai ruoli civili è considerato argomento ininfluente: la nuova aspettativa disciplinata dall’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 salvaguarda la posizione retributiva goduta al momento del giudizio di inidoneità, ma non attribuisce emolumenti ulteriori rispetto a quelli già spettanti. Ne deriva che il transito, pur costituendo esito di un diritto scaturente dal giudizio positivo della Commissione medico-ospedaliera, non incide sul requisito dell’anzianità utile per l’assegno.
L’appello è pertanto respinto. La particolarità della fattispecie e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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