Ottemperanza di chiarimenti: ammissibile solo il quesito interpretativo del giudicato (Cons. Stato n. 8519 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, attivabile solo in presenza di un obiettivo elemento di incertezza che ostacoli la sollecita esecuzione. Lo strumento non introduce un’azione di cognizione né un’azione esecutiva, ma una forma di interpretazione autentica resa dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Ne consegue che la richiesta è inammissibile quando prefigura scenari ipotetici, si traduce in una domanda di consulenza alla parte pubblica, o investe questioni che trovano la loro sede naturale nel rapporto esecutivo tra amministrazione e privati. È invece ammissibile il quesito che si limiti a precisare un dato già inferibile dal decisum.

Il Fatto

Il Comune di Calvi dell’Umbria propone ricorso per ottemperanza di chiarimenti avverso due sentenze della Sezione, la n. 454 del 2024 e la n. 456 del 2024, che avevano accolto gli appelli di due società operatrici di telecomunicazioni contro le pronunce del TAR Umbria di irricevibilità. Le sentenze ottemperande avevano ritenuto illegittimo il regolamento comunale Cosap del 2019, nella parte in cui prevedeva una tariffa unica di euro 75,00 al mq. per tutti gli impianti di rice-trasmissione e una maggiorazione di euro 1.500 per ogni impianto ospitato nel traliccio in co-siting.

Il Comune chiede al giudice dell’ottemperanza di chiarire se la riedizione del potere regolamentare debba riguardare l’intero territorio o la sola area interessata, se sia sufficiente l’applicazione del precedente regolamento del 2018 con la tariffa di euro 50,00 al mq., se debba procedersi alla restituzione integrale di quanto corrisposto nel 2019 e se esistano altri criteri di valutazione dell’area. Le società intimate eccepiscono l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di impugnazione cumulativa di più sentenze. Il ricorso finalizzato a chiarimenti non introduce un’azione di cognizione o di esecuzione, ma serve a chiarire la portata della sentenza da eseguire. Non ricorre quindi l’ipotesi di impugnazione cumulativa, salvo che nelle decisioni gravate manchino identità delle parti e delle questioni, secondo il richiamo a Cass. II n. 21005 del 2019.

In termini generali, il rimedio è ammissibile nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni sulle concrete modalità di esecuzione, senza introdurre doglianze modificative del proprium delle statuizioni. La giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 8158 del 2023; n. 4276 del 2022) conferma che si tratta di un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile quando un’incertezza impedisca la sollecita esecuzione. Il Collegio esercita così un potere di interpretazione autentica del giudicato.

Il primo quesito, sull’ambito territoriale della riedizione regolamentare, è inammissibile: prefigura scenari molteplici e ipotetici e si traduce in una richiesta di consulenza alla parte pubblica (Cons. Stato n. 818 del 2020), oltre i limiti oggettivi del giudicato formatosi sull’art. 18 e sull’allegato “B”, punti 9 e 10, del regolamento.

Analoga sorte tocca al quesito sulla restituzione integrale delle somme e a quello sulle modalità alternative di valutazione dell’area: entrambi investono questioni che devono trovare soluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nel rapporto tra amministrazione e parte privata. Il quesito sulla differenza di trattamento tra occupanti concessionari e abusivi è dichiaratamente estraneo all’interpretazione della sentenza.

Il secondo quesito è accolto solo in parte. È inammissibile nella parte in cui chiede di valutare l’adeguatezza della tariffa del 2018, integrando l’oggetto delle statuizioni. È invece ammissibile nella parte che attiene a un dato inferibile dalla sentenza, che al punto 9 precisa come l’annullamento comporti l’applicazione in via di ultrattività del regolamento Cosap 2018 con la tariffa di euro 50,00 al mq., restando fermo che il giudicato ha determinato l’annullamento parziale del regolamento del 2019, solo parzialmente impugnato. Il ricorso è quindi accolto in parte e per il resto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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