Accesso documentale soddisfatto nel corso del giudizio: cessata materia del contendere e compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 1037 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso del giudizio promosso avverso il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso documentale, l’Amministrazione depositi la documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria può essere pronunciata anche su accordo delle parti, le quali possono dare atto in udienza dell’avvenuto soddisfacimento dell’interesse azionato. In tal caso, la liquidazione delle spese di lite è rimessa alla valutazione equitativa del giudice, che può disporne l’integrale compensazione in considerazione della peculiarità della vicenda, segnatamente quando la ricostruzione della situazione giuridica sottostante abbia richiesto l’acquisizione di documentazione risalente e custodita da archivi di amministrazioni diverse da quella resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, erede legittimo di un ex dirigente di una azienda sanitaria locale deceduto, presentava all’INPS un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, volta a ottenere copia dei conteggi relativi alla posizione pensionistica del de cuius e dei pagamenti eventualmente disposti in favore di terzi. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare l’esistenza di crediti rientranti nell’asse ereditario, avendo il ricorrente appreso che il dante causa, collocato a riposo, avrebbe percepito solo un acconto del trattamento pensionistico in attesa della definizione delle operazioni di ricongiunzione contributiva.
Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’Amministrazione provvedesse, il ricorrente impugnava il silenzio-diniego innanzi al TAR Sardegna, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. L’INPS si costituiva eccependo l’assenza di un interesse tutelabile per intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito, il carattere esplorativo dell’istanza e la mancata disponibilità degli archivi relativi alla pensione, originariamente gestita dalla Cassa Pensioni Sanitari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che, nel corso del giudizio, l’Istituto resistente ha depositato la documentazione acquisita dal fascicolo previdenziale del dante causa, previa richiesta al Polo Archivistico Nazionale. Dalla documentazione prodotta è emerso che il trattamento pensionistico definitivo era stato liquidato con decreto del Ministero del Tesoro, che le differenze maturate sino al decesso erano state corrisposte alla coniuge superstite e che la pensione di reversibilità era stata successivamente liquidata in suo favore.
Sulla scorta di tali deposizioni, l’Amministrazione ha chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese; all’udienza camerale, anche il ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ritiene integrati i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo stata la pretesa ostensiva azionata con il ricorso integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. La pronuncia prescinde, quindi, dall’esame delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione, che restano assorbite dall’avvenuto soddisfacimento dell’interesse fatto valere.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda, che ha richiesto la ricostruzione della posizione previdenziale mediante acquisizione di documentazione risalente nel tempo, custodita presso il Polo Archivistico Nazionale e relativa a gestioni pensionistiche facenti capo, all’epoca dei fatti, ad amministrazioni diverse dall’odierno resistente.
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Nota della Redazione
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