Pratiche scorrette e culpa in vigilando del professionista sulla rete di vendita (Cons. Stato n. 4541 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista che organizza la propria attività commerciale avvalendosi di una rete esterna di sub-agenti risponde, a titolo di colpa in vigilando, delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai collaboratori nel suo interesse. L’interposizione di soggetti terzi non esime dal dovere di predisporre un efficace sistema di controllo e di reagire alle condotte irrituali, secondo il canone di diligenza professionale rafforzata richiesto nei mercati di recente liberalizzazione. La fattispecie integra un illecito di pericolo: non occorre la prova del danno concretamente prodotto, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a falsare il comportamento economico del consumatore medio. La sanzione amministrativa deve essere quantificata con motivazione specifica che dia conto delle ragioni di eventuali scostamenti percentuali rispetto ad altre imprese in posizione analoga.
Il Fatto
L’AGCM avviava un procedimento nei confronti di due società operanti quali procacciatrici di clienti per un grande fornitore di energia, contestando una pratica commerciale scorretta posta in essere, almeno dal 6 luglio 2021 al 31 marzo 2022, tramite una rete di agenzie e sub-agenti.
Le condotte consistevano in contatti telefonici non richiesti, informazioni ingannevoli sull’imminente cessazione del mercato tutelato e prospettazione di un’urgenza di adesione al mercato libero. L’Autorità irrogava una sanzione di un milione di euro, considerando le due società un unico soggetto imprenditoriale. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; le società proponevano appello deducendo il difetto di prova del proprio contributo causale e l’incongruità del quantum sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo. La pratica è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Nei mercati di recente liberalizzazione, come quello energetico, l’asimmetria informativa impone al professionista uno standard di diligenza più elevato, esteso alla fase antecedente alla conclusione del contratto.
Le difese delle appellanti si risolvono in una sostanziale negazione delle risultanze istruttorie, senza adeguate allegazioni contrarie. La Corte ritiene comprovate le relazioni con la rete di vendita sommersa, desumendole da scambi di posta elettronica, fatture e inviti a fatturare, nonché dallo scambio di anagrafiche riservate e registrazioni telefoniche. L’assenza del contratto scritto non è ostativa, potendo l’accordo essere concluso in forma orale.
Quanto alla culpa in vigilando, il Consiglio di Stato osserva che l’utilizzo di una rete esterna costituisce atto di organizzazione di un’attività svolta nel proprio interesse. L’omessa predisposizione di un efficace sistema di controllo e l’omessa reazione alle condotte irrituali generano una responsabilità diretta del professionista, che concorre nell’illecito del collaboratore. Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui l’interposizione di soggetti terzi non esclude la responsabilità dell’operatore, corollario della responsabilità per fatto degli ausiliari.
La Corte esclude che si tratti di responsabilità oggettiva: la mancata adozione di adeguati strumenti di controllo integra una condotta non conforme al grado di diligenza specifica. Rileva inoltre che la fattispecie configura un illecito di pericolo, non richiedendosi la dimostrazione della concreta lesione, come già affermato dalla Sezione in analoga materia.
Il secondo motivo è invece fondato. Il provvedimento sanzionatorio non chiarisce le ragioni per cui, a fronte di condotte analoghe contestate ad altri operatori, la sanzione sia stata quantificata in misura percentualmente quasi doppia rispetto al fatturato. Ne deriva un difetto di motivazione che comporta la riedizione del procedimento, limitatamente alla determinazione dell’importo, non essendo più in discussione l’an dell’illecito. L’appello è quindi accolto parzialmente, con spese del doppio grado compensate per metà.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20 Cod. cons. – Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- Art. 21 Cod. cons. – Azioni ingannevoli
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento