Divieto di detenzione armi: nessun termine massimo e sufficienza dei presupposti attuali (TAR Toscana n. 292 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS assolve una funzione eminentemente cautelare e non è soggetto ad un termine massimo di durata. Ai fini della legittimità è necessario e sufficiente che le esigenze sottese sussistano al momento dell’adozione del provvedimento, senza che assuma rilievo determinante il tempo trascorso dai fatti che lo giustificano. Il destinatario può chiedere la revoca al venir meno dei presupposti. L’omessa denuncia di armi e munizioni non costituisce semplice inadempienza formale, ma condotta sintomatica di inaffidabilità nella custodia, idonea a fondare il giudizio di pericolosità anche in presenza di esiti penali favorevoli sul fatto principale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Prato gli ha vietato, con effetto immediato, di detenere armi e munizioni, imponendo la consegna e l’indicazione, entro centocinquanta giorni, di un cessionario non convivente, con previsione in difetto di confisca e distruzione. Impugna altresì il provvedimento del Questore che ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, oltre agli atti presupposti e alle segnalazioni dei Carabinieri richiamate per relationem.
Davanti al giudice amministrativo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS e degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, lamentando l’assenza di un termine al divieto, il difetto di attualizzazione del giudizio di inaffidabilità, la carenza di istruttoria e di motivazione e il mancato coinvolgimento procedimentale. Il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sulla prima censura osserva che, per salvaguardare la funzione cautelare della misura, è necessario e sufficiente che le esigenze sottese siano ancora sussistenti al momento dell’adozione del divieto, senza che risulti determinante il periodo intercorso dai fatti contestati. La distanza temporale è stata peraltro spiegata dall’Amministrazione, che ha richiesto ai Carabinieri un aggiornamento sul persistere dei presupposti prima di emanare il provvedimento.
Il Tribunale afferma poi che il divieto, proprio in ragione della funzione meramente cautelare, non è soggetto ad un termine massimo di durata: il destinatario può proporre istanza di revoca al venir meno dei presupposti o al decorrere dei cinque anni previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25.11.2020. Al momento dell’adozione l’Amministrazione ha compiuto una valutazione di attualità delle circostanze di pericolosità e inaffidabilità richieste dall’art. 39 TULPS, il che esclude il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.
Il giudizio di inaffidabilità si fonda su plurime ragioni: non solo il procedimento penale per reati fiscali nel quale il ricorrente è stato arrestato, ma anche una successiva denuncia per ricettazione e la denuncia per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. e agli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, relativa all’omessa denuncia di armi e munizioni accertata al momento del ritiro cautelare. Tali comportamenti, non contestati, sostengono l’attualità del giudizio.
Non incide sulla valutazione la sentenza con cui il Tribunale di Prato ha assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto, perché in quella sede è stata accertata una colposa negligenza nella mancata denuncia del fucile, sufficiente a determinare la condanna per detenzione abusiva delle cartucce non denunciate. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui è legittimo il divieto in caso di omessa denuncia del trasferimento delle armi (TAR Campania Salerno n. 885 del 2020; TAR Lombardia Milano n. 381 del 2021; Cons. Stato n. 4621/2018 e n. 4334/2017), condotta indicativa di scarsa affidabilità nella custodia. L’obbligo di denuncia, del resto, è preordinato a consentire il controllo delle armi circolanti ai sensi dell’art. 38, comma 3, del R.D. n. 773/1931 e non è riducibile a inadempienza formale (TAR Veneto n. 672 del 2023). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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