Silenzio sull’accesso e cessazione della materia per ostensione in corso di causa (TAR Campania n. 1690 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti il deposito in causa, da parte dell’amministrazione, dei documenti effettivamente esistenti integra la cessazione della materia del contendere, perché realizza in sede processuale l’utilità che il ricorrente perseguiva con l’istanza ostensiva. La stessa declaratoria va resa quando i documenti richiesti non siano mai stati formati: l’interesse ostensivo non può rivolgersi a un atto inesistente e l’amministrazione assolve al proprio dovere dichiarandone l’inesistenza. In tale ipotesi la compensazione delle spese è giustificata dall’esito complessivo del giudizio, nel quale il ricorrente abbia chiesto anche documenti privi di consistenza materiale.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico in servizio presso un presidio ospedaliero dell’azienda sanitaria, ha chiesto l’ostensione di tre categorie di atti: il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente rispetto a quello approvato in data 28.10.2025; i verbali della commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione; un’attestazione dell’omissione o inesistenza di tali verbali. L’istanza, trasmessa a mezzo p.e.c., è rimasta senza riscontro e si è formato il silenzio rigetto.

La ricorrente ha quindi agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione, deducendo la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. L’amministrazione si è costituita depositando la delibera n. 1078 dell’11.7.2025 con il nuovo regolamento e i verbali quinquennali, eccependo la cessazione della materia e la carenza di interesse attuale.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preso atto di quanto dichiarato in udienza dalla difesa dell’azienda sanitaria: prima del regolamento approvato in data 28.10.2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni. La ricorrente, dal canto proprio, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto integralmente cessata la materia del contendere. La ricorrente ha ottenuto in sede giudiziale l’ostensione dei documenti effettivamente nella disponibilità dell’azienda, cioè i verbali della commissione aziendale di rischio radiologico degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo.

Quanto ai restanti atti richiesti, il Tribunale ha rilevato che essi non risultano esistenti. La domanda di accesso non poteva dunque essere accolta nei termini formulati, perché il diritto di accesso presuppone l’esistenza del documento e non si estende alla sua creazione né alla sua ricostruzione.

L’eccezione dell’amministrazione sulla carenza di interesse attuale e concreto è stata superata dai fatti: la costituzione in giudizio ha prodotto l’ostensione e ha reso superflua ogni ulteriore valutazione sulla legittimazione della ricorrente.

Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il Tribunale ha valorizzato l’esito complessivo del giudizio, nel quale la ricorrente aveva chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti, così giustificando la compensazione in luogo della condanna dell’amministrazione, pure rimasta silente sull’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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