Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per documenti inesistenti (TAR Campania n. 1691 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su istanza di accesso agli atti, la cessazione della materia del contendere presuppone che l’interesse ostensivo sia stato integralmente soddisfatto. Tale soddisfazione si realizza anche quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, renda la documentazione effettivamente disponibile ovvero dichiari l’inesistenza degli ulteriori atti richiesti, non essendo configurabile un obbligo di esibizione di documenti non formati. Il ricorrente che abbia ottenuto in sede giudiziale l’ostensione di quanto esistente e la dichiarazione di inesistenza del resto non ha più interesse alla decisione sul merito. La declaratoria di cessazione consegue a tale accertamento e, in presenza di richieste ostensive rivolte anche a documenti inesistenti, giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico in servizio presso un presidio ospedaliero, ha presentato in via stragiudiziale un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, chiedendo tre categorie di documenti: il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente a quello approvato in data 28.10.2025; i verbali della Commissione di valutazione rischio radiologico degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione; e un’attestazione dell’eventuale omissione o inesistenza di tali verbali.
A fronte del silenzio rigetto formatosi sull’istanza, il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto all’ostensione. L’amministrazione si è costituita deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo depositato la delibera con il nuovo regolamento e i verbali quinquennali, e contestando la sussistenza di un interesse attuale al riconoscimento dell’indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione dell’interesse ostensivo e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, nella memoria di replica, ha dichiarato il proprio interesse soddisfatto per i verbali contenenti gli elenchi degli aventi diritto, ha preso atto dell’inesistenza dei verbali relativi alla propria posizione e ha insistito per l’ostensione del regolamento previgente, o per una dichiarazione della sua inesistenza.
All’udienza camerale la difesa dell’amministrazione ha dichiarato che, prima del regolamento approvato in data 28.10.2025, non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni. Il ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto la materia integralmente cessata. Il ricorrente ha ottenuto in sede giudiziale l’ostensione dei documenti effettivamente a disposizione dell’Azienda, cioè i verbali della Commissione di rischio radiologico degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo. Non risultano esistenti gli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso.
Il Collegio ha thus escluso che residuasse un interesse alla decisione sul merito, esaurendosi la pretesa ostensiva nella disponibilità effettiva dei documenti esistenti e nell’accertamento dell’inesistenza degli altri. Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate integralmente, tenendo conto dell’esito del giudizio, nel quale il ricorrente aveva chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti.
La sentenza dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa le spese, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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