Silenzio sull’accoglienza e obbligo di provvedere con atto non soprassessorio (Cons. Stato n. 3043 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di assegnazione delle misure di accoglienza non è adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. L’inserimento del richiedente in un elenco di soggetti in attesa, da soddisfare secondo disponibilità, integra una condotta inerte e non una decisione. Ne consegue l’illegittimità del silenzio e la fondatezza della pretesa sostanziale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio non giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la domanda era fondata e non manifestamente infondata. La cessazione della materia del contendere, intervenuta per sopravvenuta esitazione dell’istanza, non travolge il capo relativo al patrocinio né impedisce la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura l’assegnazione delle misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione non aveva risposto, limitandosi a comunicare l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, da soddisfare secondo disponibilità.
Il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, facendo automaticamente derivare da tale declaratoria la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’interessato ha appellato sia il capo sull’inammissibilità sia quello sul patrocinio. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha esitato l’istanza in senso positivo; l’appellante ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo però sulla riforma del capo relativo al patrocinio e sulla condanna alle spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la sopravvenuta esitazione dell’istanza impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Resta invece vivo l’interesse alla decisione sul capo relativo al patrocinio e sulle spese.
La sentenza di primo grado va riformata sul punto. Il TAR non ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma lo ha giudicato inammissibile all’esito di un articolato ragionamento: ciò non basta a sostenere la revoca del beneficio. Assume rilievo assorbente la fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e, dunque, della censura sull’erroneità di quel ragionamento.
Questa Sezione ha ripetutamente affermato che l’obbligo di agire in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto con un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato (ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025). L’inserimento in elenco secondo disponibilità è esattamente tale.
La conclusione si impone a fortiori dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, richiamata dalle successive pronunce di questa Sezione (n. 10304/2025 e n. 302/2026). La fondatezza della pretesa sostanziale conferma l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e travolge la revoca del patrocinio.
Quanto alle spese, la soccombenza segue la regola generale, anche perché l’inerzia si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello. La liquidazione del doppio grado assorbe i compensi della fase cautelare. Essendo l’appellante ammesso al patrocinio, il pagamento avviene a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.