Silenzio sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 3039 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza dell’interessato non è adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa, ma si limita a rinviare la decisione secondo disponibilità. Tale conclusione si impone a maggior ragione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24. La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, fondata su un articolato ragionamento e non sulla manifesta infondatezza della pretesa, non giustifica la revoca automatica dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta. Riconosciuta la fondatezza della pretesa sostanziale, la revoca va riformata e le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso innanzi al TAR Toscana avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sull’istanza volta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. La Prefettura aveva comunicato l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, per provvedere secondo disponibilità.

Il TAR, con sentenza n. 1497/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ne ha fatto automaticamente derivare la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. L’interessato ha appellato sia il capo relativo all’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, sia il capo che ha revocato l’ammissione al beneficio. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha esitato l’istanza in senso positivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, come dedotto dall’appellante con memoria in prossimità dell’udienza, l’amministrazione ha nelle more provveduto in senso positivo sull’istanza di accoglienza. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conferma, per il grado di appello, dell’ammissione al patrocinio già disposta in via provvisoria dalla competente Commissione.

Resta invece il capo relativo alla revoca del beneficio per il primo grado. Il Consiglio di Stato osserva che la sentenza gravata non ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma lo ha giudicato inammissibile all’esito di un articolato ragionamento. Risulta pertanto assorbente il rilievo della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e, dunque, della censura con cui l’appellante deduce l’erroneità di quel ragionamento.

La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’obbligo di agire in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto in conseguenza dell’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato (ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025). La conclusione si impone a fortiori a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, cui hanno dato seguito le successive sentenze di questa Sezione n. 10304/2025 e n. 302/2026.

In ragione della fondatezza della pretesa, le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione appellata secondo la regola della soccombenza, anche perché l’inerzia lamentata si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello. La liquidazione sostituisce ed assorbe i compensi della fase cautelare. Stante l’ammissione al patrocinio, il pagamento è eseguito a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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