Lottizzazione, litisconsorti necessari e improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio (TAR Sicilia n. 2949 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’adempimento degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione, il ricorso deve essere notificato anche agli altri soggetti che hanno stipulato la convenzione, quali litisconsorti necessari, poiché l’esito della controversia incide sui loro interessi. Quando il giudice amministrativo ordina l’integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità e fissa termini perentori, l’inerzia del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La perentorietà dei termini assegnati non consente di sanare la disintegrità del contraddittorio in sede di discussione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento di una società agli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione risalente al 1981. In particolare, contestava la mancata cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate e delle aree sulle quali insistevano, oltre alla condanna della società ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., con richiesta di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. per la cessione delle aree.
La società intimata non si costituiva. Il Tribunale disponeva prima un’incombente istruttorio, poi, con ordinanza, ordinava al Comune di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti lottizzanti, o dei loro eredi, entro un termine di sessanta giorni, a pena di improcedibilità. Il Comune non ottemperava e la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la società intimata era proprietaria solo di una frazione millesimale della superficie interessata dal piano di lottizzazione. L’esito del ricorso, pertanto, era idoneo a incidere sugli interessi di tutti i proprietari dei lotti ricompresi nel piano che avevano stipulato la convenzione. Da qui la qualificazione degli stessi come litisconsorti necessari e l’ordine di integrazione del contraddittorio.
La tesi difensiva sostenuta dal Comune in udienza, secondo cui non vi sarebbero controinteressati, è ritenuta ictu oculi smentita dalla documentazione in atti. Il Collegio rileva che l’ordinanza di integrazione risultava regolarmente comunicata al Comune lo stesso giorno della pubblicazione.
Accertata l’inerzia del ricorrente, il Tribunale applica il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 788 del 26.02.2016. La circostanza che l’integrazione fosse stata disposta espressamente a pena di improcedibilità e che i termini assegnati fossero perentori preclude ogni diversa soluzione.
Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile. La mancata costituzione in giudizio della società intimata esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto