Ordinanza di demolizione tra potere vincolato e onere della prova della preesistenza (C.G.A.R.S. n. 210 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione, in quanto espressione di un potere vincolato e doveroso al ricorrere dei presupposti di legge, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, salvo che il privato dimostri che la partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso. In materia di abusi edilizi, grava sul privato l’onere della prova della preesistenza del manufatto e della sua legittima realizzazione, quali fatti potenzialmente impeditivi del potere sanzionatorio. La qualifica di pertinenza urbanistica spetta solo a opere di modesta entità e accessorie, non a manufatti autonomi per dimensioni e funzione.

Il Fatto

Con ordinanza n. 18/09 del 10 aprile 2009, il Comune ha ingiunto ai proprietari la demolizione di un manufatto descritto come piccolo edificio di circa mt. 7,00 x 7,00, con altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 3,50, realizzato in aderenza a un fabbricato preesistente e, secondo l’amministrazione, in assenza di titolo abilitativo.

I proprietari hanno impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l’erronea qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria di porzione di fabbricato rurale preesistente e l’illegittimità della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria. Il TAR, con la sentenza n. 2543/2022, ha respinto il ricorso. I proprietari hanno proposto appello, contestando in particolare l’inversione dell’onere della prova e la mancata considerazione della documentazione sulla preesistenza.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla natura dell’ordinanza di demolizione: essa è espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti di legge e, per questo, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. L’esclusione dell’obbligo partecipativo non è però assoluta: opera salvo che il privato dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Nel caso concreto la censura è generica. Gli appellanti lamentano un difetto di istruttoria ma non indicano quali fatti o documenti avrebbero potuto offrire all’amministrazione per dimostrare la legittimità delle opere ed evitare l’ordine di demolizione. La doglianza resta sul piano della mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado e non supera il vaglio di fondatezza.

Quanto alla dedotta inversione dell’onere probatorio, il Collegio richiama l’indirizzo costante: in materia di abusi edilizi, sul privato grava l’onere della prova della preesistenza del manufatto e della sua legittima realizzazione, trattandosi di fatti potenzialmente impeditivi del potere sanzionatorio. Nel caso di specie la planimetria catastale priva di data, unico documento prodotto, non è idonea a provare la preesistenza, la legittima realizzazione né la natura pertinenziale dell’opera.

La Corte aggiunge un argomento autonomo, che prescinde dalla questione probatoria: le dimensioni del manufatto escludono la qualificazione come manutenzione straordinaria o come opera pertinenziale. Si tratta di una nuova costruzione che, per dimensioni e caratteristiche, necessitava del permesso di costruire. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la pertinenza urbanistica riguarda solo opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, non manufatti autonomi e non coessenziali all’edificio (Cons. Stato, sez. VI, n. 19 del 2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 3952 del 2014).

Ne consegue la legittimità dell’ordinanza di demolizione, quale sanzione tipica prevista dall’ordinamento per gli interventi realizzati in assenza del necessario titolo abilitativo. L’appello è respinto; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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