Silenzio assenso in materia paesaggistica escluso e condono di opere in area (TAR Sicilia n. 2262 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il nulla osta paesaggistico non si forma per silenzio assenso, perché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio significativo nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico ed è di immediata applicazione nel territorio regionale. L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, né la l.r. n. 7/2019 riapre lo spazio al silenzio assenso. Il terzo condono edilizio non consente la sanatoria di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche relativo, non rientrando l’ipotesi tra le possibili varianti di senso del testo regionale. Il silenzio assenso in materia edilizia non opera, inoltre, in assenza dei requisiti sostanziali dell’istanza di condono.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto proprietario di un immobile in Sicilia, ha presentato nel 2021 istanza di nulla osta alla Soprintendenza per la sanatoria di un abuso edilizio già oggetto di domanda di condono nel 2004. La Soprintendenza di Messina, con provvedimento del 22 giugno 2023, ha negato il parere di competenza e ha ordinato la rimessione in pristino.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta, l’irrilevanza dell’abuso ai fini paesaggistici, l’omissione del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio assenso. L’art. 46 l.r. n. 17/2004, che ammetteva il silenzio significativo in materia paesaggistica, è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, come confermato dalla Corte costituzionale n. 155/2021: il rinvio dinamico alla l. n. 241/1990 rende applicabile l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso per gli interessi sensibili. La l.r. n. 7/2019 non riapre il silenzio assenso, perché la mancata esclusione espressa è colmata dalla normativa statale, di immediata applicazione in ambito regionale.
Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sull’art. 17-bis l. n. 241/1990: quella disposizione opera nei rapporti orizzontali tra amministrazioni, mentre nel caso di specie il rapporto è verticale tra privato e amministrazione, soggetto all’art. 20, che esclude gli interessi sensibili. Il Collegio esclude poi la necessità di una questione di legittimità costituzionale, essendo praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Nel merito della condonabilità, il Collegio richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa del 2021: le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, sicché la normativa regionale non consente la sanatoria in area vincolata, anche a vincolo relativo. L’opera in questione, descritta come costruzione di due monolocali in ampliamento, non rientra tra gli interventi di minore rilevanza e insiste su area vincolata.
Il Tribunale esclude, infine, che il seminterrato sia sottratto al vincolo, perché il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume. Quanto alla motivazione, il richiamo alla circolare è sufficiente ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità dell’opera per il solo decorso del tempo. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, assume carattere vincolato, rendendo superflua la comunicazione di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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