Opere abusive e onere della prova sull’ultimazione entro il termine di condono (TAR Lazio n. 15097 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione dell’opera abusiva entro il termine previsto dalla legge grava sul privato richiedente, non sull’amministrazione, secondo il principio di vicinanza della prova. Tale prova deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti le sole dichiarazioni sostitutive di atto notorio. In difetto di tale dimostrazione, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria e di irrogare la sanzione demolitoria, restando irrilevante l’accertamento sul carattere pertinenziale delle opere rispetto a quelle principali, quando queste ultime siano già state ritenute abusive. La competenza ad adottare l’ordinanza di demolizione spetta al dirigente o al responsabile del servizio, rientrando l’atto nell’area gestionale e non in quella degli atti di indirizzo politico.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Municipio XV di Roma Capitale ha ordinato la rimozione e la demolizione di una piscina realizzata su platea in cemento armato e di un fabbricato in legno ad uso magazzino, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le opere erano state dichiarate pertinenziali rispetto ad altri immobili oggetto di istanze di condono, esitate negativamente dall’amministrazione. Avverso tali dinieghi erano stati proposti ricorsi, tutti respinti con sentenze del Tribunale, mentre pendeva appello innanzi al Consiglio di Stato. Da qui l’impugnazione dell’ordine di demolizione, articolata in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che i motivi di ricorso ripercorrono temi già esaminati nelle precedenti decisioni che avevano accertato la legittimità del rigetto delle istanze di condono. Da ciò consegue, in via derivata, la legittimità dell’ordine di demolizione impugnato: caduto il presupposto della sanatoria, la misura ripristinatoria resta giustificata.

Sul primo e sul secondo motivo, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’onere della prova circa l’ultimazione delle opere abusive entro la data utile spetta al privato richiedente. La prova deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa e univoca, quali fatture, ricevute o bolle di consegna. La ricorrente si è limitata a produrre estratti di piano regolatore e una dichiarazione sostitutiva, senza superare le contestazioni dell’amministrazione. La Corte esclude inoltre che il diniego si fondasse sulla sola aerofotografia, emergendo dall’accatastamento del 2022 un ulteriore elemento a sostegno della tardività delle opere.

Quanto alla contestazione sull’attendibilità delle immagini tratte da piattaforme digitali, il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui esse costituiscono prova precostituita, salvo onere di disconoscimento, non assolto dalla ricorrente. Le pronunce invocate risultano, in ogni caso, inconferenti rispetto alla fattispecie.

Il terzo motivo, relativo al carattere pertinenziale delle opere, è dichiarato infondato: esso presuppone la legittimità delle opere principali, che invece è stata esclusa. Analogo ragionamento vale per l’integrazione della SCIA.

Il quarto motivo, di asserita incompetenza del dirigente, è respinto sul rilievo che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 consente l’adozione dell’ordinanza di demolizione da parte del dirigente o del responsabile del servizio, residuando la competenza del Sindaco solo per le ordinanze contingibili e urgenti. Il provvedimento attiene all’area gestionale e non agli atti di indirizzo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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