Silenzio-assenso escluso nel parere MiC sulla VIA e termini avverso il silenzio (TAR Basilicata n. 355 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il parere del Ministero della Cultura non può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. La riserva del comma 4 della disposizione richiama i casi in cui il diritto dell’Unione europea esige provvedimenti espressi, e la Direttiva 2011/92/UE impone una valutazione motivata degli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. L’azione avverso il silenzio è soggetta al termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.; la diffida successiva alla scadenza riapre il termine solo se contiene una richiesta di riapertura del procedimento e non un mero sollecito. La decadenza opera sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo, né il dovere dell’amministrazione di concludere con provvedimento espresso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato in data 5.4.2023 l’istanza di V.I.A. per un progetto di impianto agri-fotovoltaico da realizzarsi in un comune lucano. Nel marzo 2026 ha trasmesso un atto di significazione e diffida per sollecitare la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Con nota di aprile 2026 il Ministero dell’Ambiente si è limitato a dare atto della trasmissione della documentazione alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

La società ha quindi proposto ricorso, notificato il 25.5.2026, chiedendo l’accertamento del silenzio delle amministrazioni, la condanna a provvedere, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, l’accertamento del silenzio-assenso del Ministero della Cultura e l’annullamento della nota ministeriale. Le amministrazioni si sono costituite eccependo la tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina soltanto le prime due domande e rimette la causa sul ruolo dell’udienza pubblica per la domanda di annullamento. La domanda di accertamento del silenzio è irricevibile: il procedimento, secondo la tempistica dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe dovuto concludersi nel 2023, mentre il ricorso è stato notificato nel 2026, oltre il termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm..

La diffida del marzo 2026 non muta l’esito. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che l’atto successivo alla scadenza può valere come nuova istanza solo ove ne ricorrano i presupposti e contenga una richiesta di riapertura del procedimento, non un semplice sollecito. Diversamente, l’interessato potrebbe procrastinare a piacimento la decadenza processuale. Nel caso concreto la diffida è priva dei requisiti di forma e contenuto necessari.

La decadenza incide solo sul piano processuale. Resta il dovere dell’amministrazione di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato, e alla ricorrente che riproponga l’istanza va garantita la conservazione della posizione assegnata all’originaria domanda, fermo il rispetto dei criteri di priorità dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006. La tardività travolge anche la domanda di rimborso dei diritti, che presuppone l’accertamento della violazione dei termini.

Quanto al parere del Ministero della Cultura, la domanda è infondata. L’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio-assenso quando il diritto UE richiede provvedimenti espressi, e la Direttiva 2011/92/UE impone una valutazione motivata sugli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il Collegio richiama l’orientamento maggioritario, cui lo stesso Tribunale ha contribuito, e la previsione del silenzio devolutivo dell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, che sarebbe priva di senso ove valesse il silenzio-assenso orizzontale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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