Silenzio assenso sul permesso di costruire nonostante istanza non conforme alla normativa (TAR Campania n. 2776 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di permesso di costruire si perfeziona per il solo decorso del termine procedimentale, unitamente alla presentazione della domanda, anche quando l’attività oggetto del provvedimento richiesto non sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. La violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, ma rileva come illegittimità dell’atto tacitamente formatosi, alla quale l’amministrazione può reagire esclusivamente mediante l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la relativa disciplina e l’onere di evidenziare l’interesse pubblico. Un provvedimento di diniego tardivo, adottato dopo la scadenza del termine, è illegittimo perché si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede e con la tutela del legittimo affidamento di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un lotto nel Comune di Orta di Atella, presentavano in data 1° aprile 2019 istanza di permesso di costruire per un immobile residenziale. Il lotto ricadeva in zona “Cb – residenziale di espansione” del PUC vigente. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, gli istanti ritenevano formatosi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 e chiedevano poi un provvedimento espresso.
Avverso il perdurante silenzio il TAR Campania si pronunciava con sentenza n. 3355/2022, accogliendo il ricorso e riconoscendo l’obbligo del Comune di provvedere. Il Comune avviava quindi il procedimento di diniego, richiamando l’annullamento parziale del PUC e la sopravvenienza di un nuovo strumento urbanistico che attribuiva all’area destinazione agricola. Seguiva il diniego definitivo prot. n. 1096 del 16 gennaio 2023, impugnato dai ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto: il silenzio assenso risponde a una valutazione legale tipica di equiparazione effettuale, per cui l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento. Gli effetti della fattispecie a formazione progressiva sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo, con il corollario che il titolo abilitativo può perfezionarsi anche rispetto a una domanda non conforme a legge, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 10383 del 2023 e sez. II, n. 5072 del 2023.
Il Tribunale prende atto del mutamento dell’orientamento consolidato, che richiedeva la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 2022 e la pronuncia del CGA n. 172/2024. Convertire i requisiti di validità in elementi costitutivi del perfezionamento vanificherebbe le finalità di semplificazione dell’istituto e attribuirebbe all’amministrazione uno strumento per disconoscere in ogni tempo gli effetti della domanda.
Il Collegio individua puntuali indici normativi a conferma: la previsione dell’annullabilità d’ufficio anche per il provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 20; l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, che sancisce l’inefficacia delle determinazioni tardive; l’obbligo di attestazione del decorso dei termini; l’abrogazione dell’art. 21, comma 2, che sanzionava chi dava corso all’attività in contrasto con la normativa vigente.
Nel caso concreto, a prescindere dalla rispondenza dell’istanza al PUC del 2014, resta fermo il perfezionamento del titolo silenzioso, già attestato dalla sentenza n. 3355/2022. Il silenzio serbato sull’invito a individuare le aree da cedere non poteva inibire la formazione del titolo. Quanto al nuovo PUC, opera il principio del tempus regit actum, dovendosi applicare la disciplina vigente al momento della formazione del silenzio assenso, secondo Cons. Stato n. 6848/2024. Il diniego è pertanto illegittimo e va annullato, spettando all’amministrazione la sola via dell’autotutela.
Nota della Redazione
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