Obbligo di rilascio del certificato di esecuzione lavori negli appalti misti (TAR Toscana n. 647 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a oggetto misto, comprendenti servizi, forniture e lavori, la stazione appaltante è tenuta al rilascio del certificato di esecuzione lavori richiesto dall’esecutore quando la lex specialis abbia individuato la componente lavori e la stessa amministrazione disponga del progetto esecutivo approvato, del verbale di collaudo con esito positivo e dei documenti contabili dai quali desumere gli importi eseguiti. Il rilascio del certificato costituisce esercizio di un potere certificativo della pubblica amministrazione, rispetto al quale non è estraneo un momento di valutazione tecnico-discrezionale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non attiene alla stretta esecuzione del contratto, ma agli effetti che l’esecuzione produce sulla qualificazione professionale dell’impresa, che vanta al riguardo un interesse autonomo rispetto a quelli del raggruppamento temporaneo.
Il Fatto
Una società, mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese affidatario del servizio energia degli immobili comunali, chiedeva ripetutamente al Comune il rilascio della certificazione dei lavori eseguiti, necessaria all’attestazione SOA per la categoria OS28. La stazione appaltante aveva dapprima rilasciato un certificato di regolare svolgimento del servizio, poi aveva opposto il rifiuto sul rilievo che l’appalto misto non consentiva l’emissione del certificato tramite l’applicativo ANAC.
Con nota del 5.06.2024 il Comune ribadiva il diniego, adducendo la mancata indicazione nel bando e nel capitolato dell’entità economica delle lavorazioni e il difetto di collaudo della componente lavori. La società impugnava quella nota e, con separata domanda, censurava il silenzio dell’amministrazione: la domanda avverso il silenzio veniva rigettata con sentenza non definitiva, con conversione del rito per la trattazione dell’impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla giurisdizione, osserva che l’oggetto del contendere non è l’adempimento delle prestazioni corrispettive, ma l’esercizio del potere certificativo e la sua componente valutativa. Quanto alla legittimazione, la mandante fa valere un interesse proprio, distinto da quello del raggruppamento, perché il certificato incide sulla sua qualificazione professionale.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’oggetto dell’affidamento: un contratto misto in cui la componente lavori consisteva nella progettazione esecutiva, nel finanziamento e nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, finanziati dall’appaltatore e remunerati mediante il risparmio energetico e le economie gestionali, secondo il piano economico finanziario.
Il diniego poggiava su due ragioni: l’assenza, nella legge di gara, dell’entità economica delle lavorazioni e il difetto di collaudo. Entrambe cadono di fronte alla Relazione finale e certificato di verifica di conformità emessa dal Comune il 3.03.2025 e prodotta in giudizio il 17.03.2025. Il collegio ammette la produzione tardiva, perché il documento è sopravvenuto alla scadenza del termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e risulta rilevante.
Da quel documento emerge che il collaudo si è concluso con verbale del 23 gennaio 2025 e esito positivo sui lavori dell’RTI, e che il progetto esecutivo è stato approvato ai sensi dell’art. 21 del capitolato speciale. La stazione appaltante, dunque, possiede tutti gli elementi richiesti dall’ANAC: gli importi dei lavori eseguiti si desumono agevolmente dai documenti contabili, mentre le peculiari modalità di determinazione dell’entità delle lavorazioni sono previste dalla lex specialis.
La domanda di annullamento della nota del 5.06.2024 è pertanto accolta, con obbligo della stazione appaltante di emettere il certificato richiesto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.