Silenzio-rigetto e sopravvenuto diniego espresso: improcedibilità del ricorso (TAR Marche n. 857 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rigetto non equivale a un provvedimento esplicito e non consuma il potere della pubblica amministrazione né fa venir meno l’obbligo di provvedere. Il provvedimento espresso sopravvenuto, adottato anche su impulso del giudice, determina la cessazione della materia del contendere se favorevole, ovvero riapre il termine per ricorrere se sfavorevole; in tal caso il ricorso introduttivo avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale opera in chiave sostanziale anche tra atti formalmente distinti legati da rapporto di presupposizione o dipendenza, con la conseguenza che le censure volte a contestare la validità di atti non impugnati in quella sede sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato un’istanza qualificata come richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, relativa a lavori eseguiti su un edificio nel Comune di Vallefoglia in forza di una SCIA del 2015. Il Comune aveva dapprima sospeso i lavori e poi intimato la demolizione di parte delle opere; quei provvedimenti erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, insieme al diniego su una richiesta di variante al PRG.
Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza del 19 gennaio 2017, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR, integrato da motivi aggiunti avverso la nota comunale del 14 luglio 2017 che ha ribadito il rigetto. La nota si fonda sul contrasto con l’ordinanza di demolizione divenuta esecutiva, sull’impossibilità di comparare strutture non più in essere e sull’impossibilità di asseverare la doppia conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo. L’ordinanza cautelare n. 132/2017, non appellata, aveva imposto al Comune di pronunciarsi sull’istanza, lasciandolo libero di qualificarla. Il diniego espresso è poi intervenuto con la nota del 14 luglio 2017. Per il TAR il silenzio-rigetto è un semplice presupposto di fatto che consente l’accesso alla tutela, senza consumare il potere amministrativo; il provvedimento esplicito sopravvenuto riapre quindi il termine per ricorrere e rende priva di interesse la domanda originaria, secondo l’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni del Comune, trattando le questioni nel merito. Qui opera il principio di alternatività: la relativa regola va intesa in chiave sostanziale ed è applicabile anche tra atti formalmente distinti quando sussiste un’obiettiva identità dell’oggetto del contendere, come chiarito dal Cons. Stato, Sez. I, parere n. 606 del 2024. Ne deriva l’inammissibilità delle censure dirette contro l’ordinanza di demolizione n. 57/2016 e la scheda n. 37 delle NTA, non impugnabili in questa sede.
Nel merito, il motivo è infondato. La scheda 37 ammette la sola manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, non la demolizione e ricostruzione con tipologia costruttiva diversa. Il crollo del muro da conservare non assume rilievo, poiché l’edificio risulta demolito in violazione della scheda stessa, non contestata. Nemmeno è possibile accertare la doppia conformità in presenza di un piano terra non conforme per atti non impugnati.
Il Collegio ha infine escluso la rilevanza della variante approvata con delibera n. 47 del 29 ottobre 2021, priva di efficacia retroattiva e successiva al provvedimento impugnato. Quanto alla sentenza penale di assoluzione, ha richiamato il principio per cui il giudicato penale è invocabile in sede amministrativa ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. solo nei confronti dell’amministrazione che abbia preso parte al giudizio, circostanza non sussistente; la motivazione penale, inoltre, esclude la sola rilevanza dell’illecito ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, non quella amministrativa. Spese compensate.
Nota della Redazione
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