Silenzio assenso e pubblicità dell’istanza per impianti di telefonia mobile (Cons. Stato n. 4202 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di telefonia mobile, prescritta dall’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, non impedisce la formazione del silenzio assenso e non vizia il titolo formatosi. Si tratta di un adempimento procedimentale che assolve una funzione partecipativa assimilabile alla comunicazione di avvio del procedimento e la cui inosservanza è superabile ove l’amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990. La regola vale tanto per i requisiti sostanziali quanto per le regole procedimentali del silenzio assenso, in funzione della semplificazione perseguita dal legislatore. La nuova formulazione dell’art. 44, comma 5, qualifica espressamente la mancata pubblicizzazione come mera irregolarità, con norma di natura processuale applicabile anche ai giudizi pendenti secondo il principio del tempus regit actum.
Il Fatto
Un privato, proprietario di un immobile situato a breve distanza dal sito interessato, ha impugnato davanti al TAR per il Veneto gli atti relativi alla realizzazione di una nuova stazione radio base di telefonia mobile, tra cui il provvedimento formatosi per silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica, il titolo in autocertificazione, il parere radioprotezionistico e la comunicazione di inizio lavori. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 per l’omessa pubblicizzazione dell’istanza e l’illegittima formazione del titolo tacito.
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni processuali. Il soccombente ha proposto appello, riproponendo le censure sulla pubblicità dell’istanza, sull’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 e sulla violazione del regolamento comunale in materia di localizzazione degli impianti. Le società controinteressate si sono costituite e hanno riproposto le eccezioni in rito rimaste assorbite.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare disattende l’istanza di rimessione in termini e quella di rinvio: il mancato tempestivo deposito è dovuto a una svista nella digitazione dell’indirizzo di posta elettronica, errore non scusabile ex art. 37 c.p.a., e la documentazione non risulta dirimente.
Nel merito, i primi quattro motivi vengono esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama l’orientamento maggioritario secondo cui il silenzio assenso si forma anche quando l’attività oggetto del provvedimento non sia conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, in ragione dell’obiettivo di semplificazione (così Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746). L’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del titolo tacito, come già affermato con riguardo all’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695).
La pubblicazione ex art. 44, comma 5, assolve una funzione partecipativa non dissimile dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990. Ne deriva che, ove l’amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, opera la regola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo. Nel caso concreto tale prova è stata fornita: lo spostamento era necessario per l’inagibilità dell’edificio originario, di entità contenuta, in area non sensibile e priva di vincoli, con esigenza di mantenere la copertura nella zona limitrofa.
Quanto all’impianto concorrente richiamato dall’appellante, la documentazione ARPAV lo classifica come provvisorio, sicché esso non avrebbe potuto impedire la localizzazione. Il Collegio rileva inoltre che la nuova formulazione dell’art. 44, comma 5, qualifica la mancata pubblicizzazione come mera irregolarità, con norma di carattere processuale applicabile anche ai giudizi pendenti (Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2026, n. 2955).
Infine, il quinto motivo è infondato: l’art. 8 del regolamento comunale si riferisce ai soli impianti di nuova installazione, mentre nella specie si tratta dello spostamento di un impianto esistente, che sostituisce e non aggiunge. La disposizione non pone un divieto assoluto, ma un criterio di localizzazione solo preferenziale, come reso evidente dagli avverbi “prioritariamente” e “ove possibile”. Le spese sono integralmente compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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