Silenzio della Regione sulla concessione demaniale marittima e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 2883 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle concessioni demaniali marittime il soggetto istante è titolare, nei confronti dell’amministrazione concedente, di un interesse legittimo, rispetto al quale è configurabile il silenzio-inadempimento. Il principio opera anche quando la concessione sia richiesta per l’uso produttivo e industriale del bene demaniale e non per finalità turistico-ricreative. L’azione avverso il silenzio non è soggetta a decadenza, ma a una presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire, superabile solo con atti che manifestino una volontà contraria. La diffida con cui l’istante rappresenta la volontà di addivenire alla conclusione del procedimento esclude la tardività della proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in data 26.3.2024, un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima e per l’eventuale contestuale anticipata occupazione, con destinazione delle porzioni demaniali interessate ad altri usi pubblici. L’amministrazione ha comunicato in pari data l’acquisizione del numero di protocollo, ma non ha emanato alcun provvedimento.

Trascorsi oltre due anni, la società ha diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento con nota del 31.3.2026, senza ottenere riscontro. Ha quindi proposto ricorso per far dichiarare l’illegittimità del silenzio e per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un precedente della stessa Sezione, reso in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (TAR Sicilia, sez. I, n. 3112 del 2024), che ha riconosciuto in capo all’istante un interesse legittimo rispetto al quale può configurarsi il silenzio-inadempimento. Il ragionamento è esteso al caso di specie, in cui la concessione è richiesta per l’uso produttivo e industriale del bene demaniale.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 2 della legge regionale n. 7/2019 e sull’art. 2 della legge n. 241/1990, che impongono all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. La resistente non ha reso alcuna notizia sullo stato della procedura né sulle ragioni del perdurante silenzio, neppure in giudizio. Tale condotta conferma l’inadempimento e non consente di ravvisare alcuna causa di giustificazione.

Il Collegio affronta poi la questione della tempestività dell’azione. Il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. non è inteso come termine di decadenza, ma come presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire, superabile solo con atti che manifestino la volontà contraria dell’istante. Il sollecito del 31.3.2026, di cui è stata prodotta la ricevuta di consegna, esprime al contrario la volontà di ottenere la conclusione del procedimento. Il richiamo è a C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 141 del 2024 e a Cons. Stato, sez. IV, n. 6877 del 2020.

Da tali premesse discende la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a esitare l’istanza con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ritiene allo stato di poter prescindere dalla nomina di un commissario ad acta, riservandosi di esercitare tale potere a valle di un’istanza ad hoc ex art. 117, comma 3, c.p.a., da produrre non prima della scadenza del termine assegnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla Corte dei conti per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, comma 11, l.r. n. 7/2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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