Silenzio sul riconoscimento del debito fuori bilancio e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 341 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., non è rimedio generale contro qualsiasi inerzia dell’Amministrazione: tutela il mancato esercizio di potestà provvedimentali autoritative e lesive di posizioni di interesse legittimo. Salvi i casi di giurisdizione esclusiva, esso non è esperibile per la tutela di un diritto soggettivo, per il quale occorre l’azione di accertamento e condanna davanti al giudice ordinario. La pretesa al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 si correla a una pretesa di adempimento contrattuale e integra una posizione di diritto soggettivo. La mancanza della deliberazione consiliare è limite interno alla proponibilità nel merito della domanda di pagamento, ma non incide sui fatti costitutivi della pretesa né sulla giurisdizione.

Il Fatto

Una ditta individuale, esercente attività nel settore degli impianti, ha chiesto al Comune il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000. La pretesa riguardava prestazioni asseritamente rese in favore dell’ente negli anni 2023 e 2024, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria e urgente sull’impianto di pubblica illuminazione comunale.

L’istanza è stata formalizzata con la trasmissione di un preventivo e la relativa protocollazione. Il Comune non ha emanato alcun provvedimento. La ditta ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’ente a provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il punto di partenza è la funzione del rito sul silenzio: esso non assicura una tutela generale contro ogni forma di inerzia comportamentale dell’Amministrazione, ma appresta una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali di natura autoritativa e lesive di posizioni di interesse legittimo.

Da questa premessa deriva la conseguenza processuale. Fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, il rimedio non è attivabile per la tutela di un diritto soggettivo, che richiede l’azione di accertamento e condanna davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale richiama sul punto Cassazione civile, sez. un., 28/11/2008, n. 28346 e una serie di precedenti conformi, tra cui T.A.R. Basilicata, sez. I, 10/11/2020, n. 704, T.A.R. Lombardia, sez. II, 16/7/2020, n. 1337, Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3286 e Consiglio di Stato, sez. V, 18/10/2023, n. 9074.

Applicando le generali coordinate di riparto, fissate dagli art. 103 Cost. e art. 7 cod. proc. amm., il Collegio ha qualificato la pretesa sostanziale come diritto soggettivo, benché essa si ricolleghi apparentemente a una situazione di inerzia provvedimentale. La cognizione spetta dunque al giudice ordinario.

Il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni di Cassazione civile, sez. un., 21/12/2020, n. 29178. Il riconoscimento del debito fuori bilancio consegue a un procedimento discrezionale, che riserva all’ente la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento conseguiti con l’acquisizione di beni o servizi nell’espletamento di pubbliche funzioni. È perciò vietato al giudice sostituirsi all’amministrazione accertando immediatamente la lesione del diritto del privato. Non esiste un diritto soggettivo al riconoscimento, ma la pretesa del fornitore verso l’ente si fonda sul rapporto contrattuale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L’inerzia dell’ente rispetto all’emanazione del provvedimento di riconoscimento non muta la natura della posizione, correlata a una pretesa di adempimento contrattuale.

Il Collegio ha escluso che tale conclusione sia ostacolata dalla contestazione tra le parti circa l’an del rapporto contrattuale. Il preliminare accertamento dell’esistenza del vincolo negoziale è questione riservata alla cognizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a quest’ultimo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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