Accesso del subappaltatore agli atti contabili dell’appalto pubblico (TAR Basilicata n. 340 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore autorizzato, in quanto titolare di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati, è legittimato all’accesso documentale agli atti afferenti all’esecuzione del contratto di appalto pubblico, a prescindere dalla natura privatistica dell’attività ivi svolta dall’amministrazione. L’ostensione dei documenti contabili è funzionale a verificare la corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti e a predisporre la tutela giurisdizionale delle pretese creditorie verso l’appaltatore. La segretezza dei segreti tecnici e commerciali, per essere validamente opposta, deve consistere in una segretezza oggettiva, non essendo sufficiente invocare un generico rischio di divulgazione del know how aziendale. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 assicura tendenziale preminenza all’accesso funzionale alla difesa di interessi giuridici.

Il Fatto

L’impresa ricorrente, in qualità di subappaltatrice autorizzata da Acquedotto Lucano S.p.A. per lo svolgimento di lavorazioni nell’ambito di un lotto dell’appalto per la manutenzione delle reti idriche e fognarie affidato all’appaltatore principale, ha presentato in data 6/3/2026 un’istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione contabile dell’appalto, limitatamente all’annualità 2025: registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento con relativi mandati, fatture e allegati giustificativi.

L’istanza era motivata dalla necessità di verificare la corretta contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti e di accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto riconosciuto e pagato, non avendo ricevuto dall’appaltatore l’integrale pagamento delle prestazioni. Con provvedimento del 18/05/2026 Acquedotto Lucano ha negato l’accesso, ritenendo l’istanza preordinata a un controllo generalizzato e lesiva dei segreti tecnici e commerciali della controinteressata. L’impresa ha impugnato il diniego con ricorso integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da una premessa di ordine generale: l’accesso documentale agli atti afferenti all’esecuzione del contratto di appalto è ammissibile a prescindere dalla natura privatistica dell’attività svolta dall’amministrazione in quella fase, trattandosi pur sempre di condotta funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico e dunque rientrante nel perimetro dell’accessibilità. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1115 del 2009 e l’Adunanza plenaria n. 5 del 1999.

Nel merito, la società ricorrente vanta una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati, che la legittima all’acquisizione degli atti, in quanto pertinenti all’esecuzione della commessa pubblica e specificamente collegati alla sua posizione di subappaltatrice.

Il Tribunale respinge poi la tesi del diniego secondo cui la richiesta sottenderebbe un controllo generalizzato: gli atti sono puntualmente identificati e rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990, senza che la loro ostensione richieda alcuna attività di elaborazione di dati. L’interesse è personale e concreto, perché afferente alla fase esecutiva e idoneo a consentire la ricostruzione dei rapporti economici in vista dell’attivazione di iniziative di tutela giurisdizionale verso l’appaltatore asseritamente inadempiente.

Quanto ai limiti, non emerge alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 legge n. 241/1990. Le esigenze di tutela dei segreti commerciali sono genericamente agitate e non soddisfano i caratteri richiesti dalla giurisprudenza: la segretezza deve essere oggettiva e l’operatore deve individuare in modo chiaro e specifico la conoscenza che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il successo competitivo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 10036 del 2025. L’accesso, essendo funzionale alla difesa di interessi giuridici, gode della tendenziale preminenza assicurata dal comma 7 dell’art. 24 citato.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della sentenza, previo eventuale oscuramento delle informazioni recanti segreti tecnici e commerciali non strettamente necessarie alla tutela della posizione azionata, in un’ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi richiamata da Cons. Stato, Sez. V, n. 4104 del 2026. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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