Silenzio-assenso edilizio e onere di presentazione dell’istanza all’ufficio competente (TAR Sicilia n. 4295 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. Sicilia n. 17/1994, presuppone che il ricevimento dell’istanza sia attestato con le modalità del comma 2, ossia mediante certificazione rilasciata dall’ufficio comunale competente all’atto della presentazione. La consegna della domanda al protocollo generale dell’ente, e non all’ufficio tecnico, non integra tale presupposto e impedisce la formazione tacita del titolo. L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non costituisce vizio di legittimità ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio, operando la norma suppletiva che individua il funzionario preposto all’unità organizzativa. L’ordine di ripristino che richiami un atto di comunicazione dei Carabinieri soddisfa l’onere motivazionale quando elenca e qualifica in dettaglio gli abusi. Le opere autorizzate con provvedimenti anteriori, non specificamente contestate dall’Amministrazione, si intendono provate ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune ha negato la concessione edilizia per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la chiusura a vetri di alcune verande. Con motivi aggiunti impugna altresì l’ordinanza di ripristino delle opere abusive. Sostiene, tra l’altro, che sull’istanza sarebbe maturato il silenzio-assenso e che le opere contestate non integrerebbero aumento di volumetria né violazione dell’altezza minima.

Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per precedente istanza analoga non impugnata e deduce, nel merito, l’insussistenza dei presupposti del silenzio-assenso e la sussistenza degli abusi. Dopo un decreto di perenzione, revocato su opposizione, e un’istruttoria disposta dal Collegio, la causa giunge in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non dover delibare l’eccezione di inammissibilità, attesa l’infondatezza delle censure, salvo quelle relative alle opere indicate ai numeri 4 e 5 dell’ordinanza. Sul primo motivo del ricorso introduttivo, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non dà luogo a vizio di legittimità in assenza di pregiudizio concreto, operando i commi 1 e 2 dell’art. 5 della L.R. n. 10/1991, applicabile ratione temporis, che individuano il funzionario preposto all’unità organizzativa.

Sul secondo motivo, il TAR richiama la giurisprudenza sul silenzio-assenso, ma ritiene assorbente la questione dell’onere di corretta presentazione della domanda. Il comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 richiede che il ricevimento dell’istanza sia attestato con le modalità del comma 2, ossia con la certificazione dell’ufficio comunale competente. Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto un’attestazione della presentazione al protocollo dell’ente e non all’ufficio tecnico, così non dando prova dell’adempimento. Il motivo è rigettato, con richiamo della giurisprudenza amministrativa sulla funzione acceleratoria della certificazione.

Il rigetto del secondo motivo travolge il quarto motivo dei motivi aggiunti nella parte fondata sulla maturazione del silenzio-assenso. Il terzo motivo del ricorso introduttivo è infondato, poiché la stessa parte ammette che le verande costituivano volumi, con conseguente necessità dell’altezza minima.

Il primo motivo dei motivi aggiunti è infondato: grava sul ricorrente indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla determinazione amministrativa. Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, non colgono nel segno: l’ordinanza elenca in dettaglio le opere abusive, così soddisfacendo l’onere motivazionale, e la natura di nota di comunicazione dell’atto dei Carabinieri non assume rilievo.

Il quarto motivo è invece fondato nella parte in cui le opere ai numeri 4 e 5 risultano autorizzate con atti anteriori. Il Comune, in riscontro all’istruttoria, si è limitato a precisare che le aree sono immutate, senza contestare specificamente il fatto dedotto. Per il principio di non contestazione, il fatto si intende provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto per tali opere, con annullamento parziale dell’ordinanza e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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