Silenzio-inadempimento e sufficienza del solo avvio del procedimento (Cons. Stato n. 9543 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio-inadempimento, il presupposto della condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente e non sia venuto meno il relativo interesse ad agire. La situazione di inerzia colpevole permane, e con essa l’interesse ad agire, quando l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine di riferimento ovvero adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce un autentico provvedimento ultimativo ma un rinvio sine die. Il mero avvio del procedimento, pertanto, non è sufficiente a far dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul silenzio. L’interesse viene soddisfatto solo con l’adozione del provvedimento definitivo, nei confronti del quale potranno eventualmente essere avanzate le censure in un giudizio di cognizione.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto azione di accertamento per l’asserita inerzia della Regione Toscana a procedere all’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, di un appezzamento di terreno occupato e irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un tratto della strada di grande comunicazione c.d. FI-PI-LI. Con nota dell’11 gennaio 2024, la Regione aveva comunicato la volontà di acquisire le aree illegittimamente occupate, dando avvio al procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 e trasmettendo il modello per l’accettazione dell’indennizzo.

Il TAR Toscana, con sentenza breve n. 00180/2024, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l’avvio del procedimento avrebbe dovuto portare l’Amministrazione a emanare un successivo provvedimento. Ha quindi compensato le spese. La ricorrente ha appellato, lamentando l’erroneità di tale declaratoria e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo. La questione giuridica verte sull’individuazione del momento in cui, nel giudizio sul silenzio, viene meno l’interesse ad agire. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse, se l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento o adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio. Un tale atto non dà vita a un autentico provvedimento ultimativo ma a un rinvio sine die, come affermato da Consiglio di Stato sez. III n. 4987 del 2022.

Nel caso concreto, dalla documentazione emergeva solo l’inizio del procedimento in data 11 gennaio 2024. Le osservazioni dell’appellante del 22 gennaio 2024 riguardavano l’estensione della superficie e il metodo di calcolo del valore del bene. La fase era quindi interlocutoria: la questione non era definita con un provvedimento conclusivo dell’azione ex art. 117 c.p.a.

La Corte sottolinea che la Regione, sebbene la definizione dipendesse anche dalla sottoscrizione o dal rifiuto dell’indennità da parte dell’appellante, deve porre in essere ogni azione necessaria ai fini della definizione del procedimento. Non è perciò sufficiente il mero avvio del procedimento per definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse: diversamente opinando, basterebbe una mera comunicazione di avvio per considerare soddisfatta la richiesta di un provvedimento azionata in sede giurisdizionale.

Ne consegue la dichiarazione del silenzio dell’Amministrazione e la condanna a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, fatta salva ogni valutazione discrezionale sulle modalità di conclusione. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato infondato, in ragione della complessità e risalenza nel tempo della controversia. Anche le spese del grado sono state compensate, in considerazione del contegno procedimentale dell’Amministrazione, che aveva proceduto a una nuova determinazione dell’indennità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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