L’ottemperanza al giudicato impone la comparazione concreta dei titoli esteri (Cons. Stato n. 7238 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’elusione del giudicato quando l’amministrazione, pur formalmente rieducando il provvedimento, si arresti a una comparazione estrinseca e formale dei titoli di studio, senza svolgere la valutazione concreta dell’equipollenza imposta dal dictum giudiziale. Il vincolo conformativo discendente dalla sentenza impone di comparare il percorso formativo effettivamente seguito dal titolo estero con l’omologo titolo nazionale, secondo l’ordinamento vigente al momento del conseguimento e alla luce dell’art. III.1 della Convenzione di Lisbona, ratificata con la legge n. 148 del 2002. Non è ostativo all’equipollenza il rilievo che la licence quadriennale corrisponda a un titolo di primo ciclo nell’attuale sistema italiano, né la mancanza di una dissertazione finale. Accertata l’inottemperanza, il giudice dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato nei sensi precisati in motivazione e nomina un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2272 dell’8 marzo 2024, passata in giudicato. Con quella pronuncia, in accoglimento dell’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 13114/2022, era stato annullato il parere sfavorevole con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva negato l’equivalenza del titolo accademico conseguito dal ricorrente presso l’Università del Cairo, ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato con l’Università degli Studi di Firenze nel profilo di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba.
Il ricorrente lamenta che l’amministrazione abbia disatteso il vincolo conformativo in ordine all’accertata equivalenza della laurea quadriennale in Lettere e Storia alla laurea quadriennale italiana di vecchio ordinamento. Il Ministero resistente sostiene di aver esattamente eseguito il giudicato, avendo rivalutato l’equipollenza all’esito di istruttoria approfondita, anche presso l’Università del Cairo, e confermato motivatamente il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il contenuto precettivo della sentenza da ottemperare. Il giudicato aveva ritenuto erronei entrambi gli assunti su cui poggiava il diniego: la trascurata circostanza che in Egitto non esiste il dualismo tra laurea triennale e magistrale, ma un unico ciclo quadriennale; e l’attribuzione di rilievo decisivo alla mancanza della tesi finale. L’equivalenza andava valutata secondo il sistema vigente al momento del conseguimento del titolo, e la Convenzione di Lisbona doveva fungere da tertium comparationis.
Da qui i due criteri fissati nel giudicato: non è possibile escludere l’equipollenza sol perché la licence non equivale a una laurea magistrale introdotta dal D.M. n. 509 del 1999; né la mancanza della dissertazione può costituire elemento ostativo. Il giudice dell’ottemperanza rileva che l’amministrazione, negli approfondimenti demandatile, si è limitata a ribadire che la licence non equivale alla laurea magistrale, arrestandosi nuovamente alla prima fase del giudizio e procedendo a una comparazione estrinseca e formale. Ha omesso la valutazione in concreto dell’equipollenza alla luce del percorso formativo effettivamente seguito, da comparare con l’omologo titolo corrispondente alla laurea quadriennale del vecchio ordinamento.
Il Collegio sottolinea che il giudicato aveva già chiarito come a nulla valesse l’indicazione che la licence corrisponda a una laurea breve, e come l’art. III.1 della Sezione III della Convenzione di Lisbona imponga il riconoscimento all’esito di un’adeguata valutazione delle conoscenze e competenze acquisite, prescindendo da fattori non attinenti al valore del titolo. Nella rinnovata comparazione, la ritenuta non equivalenza alla laurea magistrale dell’attuale ordinamento non poteva valere come fattore escludente.
Il ricorso è pertanto accolto. La Corte dichiara l’obbligo delle amministrazioni di ottemperare alla sentenza n. 2272/2024, sulla base del vincolo derivante dalla pronuncia, e nomina commissario ad acta un professore competente in materia di storia, designato dal rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, per la valutazione in concreto dell’equipollenza secondo il piano di studi in vigore fino all’anno accademico 2000/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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