Silenzio inadempimento e istanza di autotutela su titoli edilizi espressi (TAR Puglia n. 335 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui si sollecita l’esercizio del potere di autotutela in ordine a un titolo edilizio formatosi mediante provvedimento espresso non è idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. Il procedimento di autotutela è espressione di un potere tipicamente discrezionale: la relativa istanza ha funzione meramente sollecitatoria e non configura un’ipotesi di silenzio inadempimento utilmente azionabile ai sensi dell’art. 117 cpa. Difetta, pertanto, il presupposto dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che opera solo per i procedimenti che conseguano obbligatoriamente a un’istanza ovvero doverosamente officiosi. Il richiamo all’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 non è pertinente quando il titolo non sia sostitutivo di provvedimento, ma consegua a dichiarazione in sanatoria e ad atto di assenso espresso.
Il Fatto
La ricorrente, associazione sportiva, ha presentato al Comune un’istanza qualificata come di autotutela, ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, chiedendo l’eliminazione dal mondo giuridico delle SCIA presentate da altra associazione per interventi edilizi su un immobile adibito ad attività sportiva. Deduceva l’incompatibilità delle opere con la destinazione agricola dell’area e con il titolo edilizio posseduto.
Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inerte, la ricorrente ha agito per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 31 cpa e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 25.7.2024. Il Comune e l’associazione controinteressata si sono costituiti eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il dato fattuale, chiarito dai resistenti. La SCIA del 20.7.2023 era stata dichiarata inammissibile con divieto di prosecuzione dell’attività: quel titolo non si è mai formato. La successiva SCIA in sanatoria del 2.4.2024 è stata assentita ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 con comunicazione espressa dell’8.7.2024. L’istanza di autotutela si rivolge, dunque, avverso un titolo inesistente e avverso un provvedimento espresso.
Su questa premessa il giudice richiama il principio secondo cui, nell’ipotesi di SCIA in sanatoria, il procedimento si conclude favorevolmente per il privato solo in presenza di un provvedimento espresso dell’Amministrazione, configurandosi altrimenti un’ipotesi di silenzio inadempimento (Consiglio di Stato sez. II, n. 1708/2023).
La domanda volta ad accertare l’obbligo di provvedere su un’istanza sollecitatoria dell’esercizio dell’autotutela in ordine a un provvedimento espresso è inammissibile. Difetta il presupposto fondante l’obbligo di provvedere, che a mente dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 sussiste solo per i procedimenti che conseguano obbligatoriamente a un’istanza o siano doverosamente officiosi. Il carattere discrezionale del procedimento di autotutela esclude che se ne possa predicare la doverosa conclusione con provvedimento espresso. Quanto al titolo del 20.7.2023, l’accertamento sarebbe inoltre giuridicamente impossibile perché il titolo è inesistente.
Il richiamo all’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 è giudicato non pertinente per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non si è in presenza di titoli sostitutivi di provvedimenti, essendo la SCIA frutto di dichiarazione in sanatoria e di atto di assenso espresso ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001; a fronte di un provvedimento espresso non residua spazio per le attività di verifica invocate. In secondo luogo, tra le verifiche cui rinvia la disposizione non rientra l’autotutela: diversamente opinando sarebbe violato il principio di non contraddizione. Il Collegio rileva comunque che l’Amministrazione ha svolto controlli documentali e in loco, senza riscontrare difformità, e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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