Silenzio inadempimento e revisione prezzi: obbligo di provvedere della stazione appaltante (TAR Calabria n. 313 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguito a istanza di parte, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, tutte le volte in cui risultino concretamente realizzati i presupposti della fattispecie che le impone di provvedere, a prescindere dall’esito dell’esercizio del potere. In materia di revisione dei prezzi, la qualificazione autoritativa del potere di verifica dei presupposti comporta che l’appaltatore possa avvalersi dei rimedi tipici di tutela dell’interesse legittimo e che sia necessaria l’attivazione, su istanza di parte, di un procedimento istruttorio sfociante nell’adozione del provvedimento che riconosce il compenso revisionale e ne determina l’importo. A fronte dell’inerzia della stazione appaltante, il contraente può impugnare il silenzio inadempimento, ma non può demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere gravante su di essa.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di lavori di adeguamento di un tronco stradale, ha presentato alla Provincia di Catanzaro un’istanza per la conclusione del procedimento di approvazione del c.d. SAL BIS, con applicazione della revisione dei prezzi prevista dall’art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022 e modificato con legge n. 197/2022. All’istanza seguiva formale diffida.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento. La Provincia, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso ove questo consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio. Il ricorrente può dolersi della mancata conclusione solo in quanto sussista effettivamente l’obbligo di provvedere.

Tale obbligo non ricorre esclusivamente quando una disposizione preveda il procedimento, ma sussiste anche in tutti i casi in cui siano concretamente realizzati i presupposti della fattispecie che fonda il dovere di provvedere, restando irrilevante l’esito dell’esercizio del potere.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR rileva che la richiesta di riconoscimento di costi extra e di compenso revisionale attiene a un potere di verifica di natura autoritativa. Il privato contraente può quindi avvalersi solo dei rimedi tipici a tutela dell’interesse legittimo. È sempre necessaria l’attivazione, su istanza di parte, di un procedimento in cui l’amministrazione svolga l’istruttoria volta all’accertamento dei presupposti e adotti il provvedimento che riconosce il compenso e ne stabilisce l’importo.

In caso di inerzia, l’appaltatore può impugnare il silenzio inadempimento con il ricorso avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma non può domandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, poiché il giudice non può sostituirsi all’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere.

Applicati tali principi, il Collegio ravvisa in capo all’amministrazione resistente un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza della ricorrente e accoglie la domanda, ordinando la conclusione del procedimento entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di inerzia perdurante nomina commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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